Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/12/2018, n. 32567

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/12/2018, n. 32567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32567
Data del deposito : 17 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 665-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

C G, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M F;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2488/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 20/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. L

DELLI PRISCOLL

Ric. 2018 n. 00665 sez. MT - ud. 08-11-2018 -2- 2/9(

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce accoglieva il ricorso del contribuente avverso l'avviso di riclassamento di un immobile, recante modifica delle classi e conseguente aumento della rendita catastale, adottato dall'allora Agenzia del territorio su richiesta del comune di Lecce ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004;
che la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce annullava il suddetto avviso per difetto di motivazione in ordine ai miglioramenti realizzati nella microzona ove erano siti gli immobili rispetto al contesto esistente al momento del classamento originario;
che la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il provvedimento di riclassamento de quo contiene un generico riferimento ai rapporti tra microzone, al relativo scostamento e ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento - tra i quali la richiesta del Comune di Lecce di attivare il processo di revisione parziale del classamento catastale - mancando del tutto in essi l'indicazione di fatti e circostanze che avevano determinato il diverso classamento;
che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a tre motivi mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la sentenza impugnata sospeso il giudizio in attesa dell'esito del giudizio pendente presso il giudice amministrativo sulla legittimità degli atti a monte dell'avviso di classamento per cui è causa;

considerato che

con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, laddove intende l'avviso carente di motivazione pur se lo stesso richiama nella parte Ric. 2018 n. 00665 sez. MT - ud. 08-11-2018 -3- motiva il contenuto generale, il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale nonché le ragioni che hanno giustificato, nello specifico, il riclassamento effettuato;

considerato che

con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, nonché degli artt. 3 e 53 Cost. in quanto non sarebbe necessario indicare nell'atto di classamento specifiche caratteristiche dell'immobile e perché il citato comma 335 sarebbe stato introdotto per porre fine a disuguaglianze all'interno di uno stesso territorio;
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