Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/03/2020, n. 07564

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/03/2020, n. 07564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07564
Data del deposito : 27 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30475-2019 proposto da: M A, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé medesima;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE ;

- intimato -

per revocazione dell'ordinanza n. 6039/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/02/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2020 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE.

FATTI DI CAUSA

L'avv. A M fu sospesa con delibera del 2 novembre 2016 dall'esercizio della professione forense, per morosità nel pagamento del contributo annuale. Adìto con procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il Tribunale di Firenze dichiarò la giurisdizione ordinaria, respingendo nel merito il ricorso. Il reclamo, proposto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., si è concluso con la declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Firenze. Avverso tale ordinanza venne proposto ricorso alle Sezioni unite della Cassazione, deciso con l'ordinanza del 28 febbraio 2019, n. 6039, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'avv. A M avverso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze. Viene oggi proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., della predetta ordinanza delle Sezioni unite della Corte in data 28 febbraio 2019, n. 6039. Non svolge difese l'intimato. La parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - La parte ricorrente deduce l'errore revocatorio, in quanto: a) l'ordinanza Cass., sez. un., n. 6039 del 2019 reca come oggetto «Regolamento di giurisdizione» e tale espressione è riportata anche nell'epigrafe dell'ordinanza, laddove non si trattava del procedimento di cui all'art. 41 c.p.c.;
Ric. 2019 n. 30475 sez. SU - ud. 25-02-2020 -2- b) l'ordinanza afferma che il Tribunale di Firenze abbia pronunciato «sul reclamo promosso dal COA», quando invece aveva pronunciato anche su quello riunito promosso dalla professionista;
c) l'ordinanza opera riferimento a propri precedenti, mentre questi non hanno la forza di atti di legge, né le compete di "chiarire" il contenuto delle norme;
d) l'ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un provvedimento d'urgenza, quando, invece, nella specie quel provvedimento è stato negato, non concesso. 2. - Il ricorso è inammissibile. Nessuna delle censure proposte, invero, integra i presupposti della fattispecie normativa di revocazione invocata. Ed invero, l'insussistente integrazione della fattispecie della revocazione deriva dalla circostanza che i motivi articolati afferiscono a mere espressioni verbali (sub a), ad irrilevanti descrizioni del giudizio di merito (sub b), all'avere la S.C. fatto rinvio a propri consolidati precedenti (sub c) ed a decisione di puro diritto (sub d). In particolare, l'avere indicato un determinato "oggetto" del procedimento, fra l'altro comunque ricondotto alla giurisdizione secondo l'effettiva materia ivi trattata, non costituisce mai errore revocatorio, posto che difetta del tutto di decisività. Ciò, al pari delle doglianze relative all'avere l'ordinanza di questa Corte riferito il reclamo come proposto dal solo Consiglio dell'ordine. Al contrario, è noto che l'istanza di revocazione di una sentenza della corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., consistente in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo il quale risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, e sempre che tale fatto non abbia Ric. 2019 n. 30475 sez. SU - ud. 25-02-2020 -3- /`? costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (e multís, Cass. 28 maggio 2019, n. 14588;
15 marzo 2018, n. 6405;
24 gennaio 2018, n. 1820;
31 ottobre 2017, n. 25871). Quanto ala doglianza concernente l'avere la Corte fatto riferimento a propri precedenti, il motivo non coglie nel segno, essendo al contrario la S.C. tenuta, nell'assolvimento del compito di nomofilachia che l'art. 65 ord. giud. le assegna, ad assicurare la continuità e la coerenza dei propri orientamenti, sino al momento in cui la differente vicenda concreta o l'evoluzione dell'ordinamento non consiglino il distinguo o il mutamento di orientamento: onde il richiamo ai precedenti rappresenta appunto il riconoscimento che i provvedimenti giudiziari, lungi dall'atteggiarsi come monadi, costruiscono parte di un "sistema". Ogni altro profilo non si riconduce ad errore di fatto, ma di giudizio, che non può essere sindacato con lo strumento processuale esperito. 3. - Non vi è luogo alla liquidazione delle spese di lite.
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