Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/1987, n. 7829

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

A differenza di quanto disposto in via transitoria dalla legge 10 maggio 1976 n. 265, che prevede in via eccezionale il riscatto dei fondi di enti pubblici alienati dal primo gennaio 1974 alla sua entrata in vigore, nell'ipotesi in cui sia esercitato il diritto di riscatto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il prezzo da rimborsare all'acquirente costituisce debito di valuta e, quindi, non va aumentato per la svalutazione monetaria verificatasi dopo la stipulazione dell'atto di compravendita, in quanto il suddetto art. 8, in aderenza col sistema generale previsto per i riscatti disciplinati dal codice civile (art. 1500 cod. civ.), stabilisce che al terzo deve essere rimborsato il solo prezzo di acquisto, in relazione al quale opera il principio nominalistico (art. 1277 cod. civ.) applicabile tutte le volte che un soggetto debba liberarsi di un vincolo col pagamento di una somma di denaro in adempimento di un'obbligazione in senso tecnico o di un Onere. ( Conf 1464/81, mass n 412127; ( Conf 4809/79, mass n 401420).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/1987, n. 7829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7829
Data del deposito : 24 ottobre 1987

Testo completo

A differenza di quanto disposto in via transitoria dalla legge 10 maggio 1976 n. 265, che prevede in via eccezionale il riscatto dei fondi di enti pubblici alienati dal primo gennaio 1974 alla sua entrata in vigore, nell'ipotesi in cui sia esercitato il diritto di riscatto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26