Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/10/2020, n. 20950

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/10/2020, n. 20950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20950
Data del deposito : 1 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3573/2019 R.G. proposto da: COMUNE di CASTELNUOVO BERARDENGA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale ft a margine del ricorso, dall'avv. F F, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Sallustio, n. 9, presso lo studio legale dell'avv. prof. G P;

- ricorrente -

contro

ERI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza n. 1284/02/2018 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 02/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere L L. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento emessi dal comune di Castelnuovo Berardenga per ICI riferiti alle annualità 2010 e 2011 in ordine ad un vasto compendio immobiliare di proprietà della ERI s.r.I., che assumeva di aver diritto all'esenzione dal tributo per ruralità dei fabbricati, la CTR toscana, pronunciando in sede di rinvio operato da questa Corte con l'ordinanza n. 26617 del 2017 e ritenendo che con tale pronuncia la Corte aveva definito «i confini del contendere alla sola questione afferente l'immobile destinato ad abitazione», iscritto in catasto al foglio 20, particella 14, subalterno 14, categoria A/7, accoglieva l'appello dell'ente locale confermando gli avvisi di accertamento impugnati limitatamente a tale immobile;
- avverso tale statuizione il Comune di Castelnuovo Berardenga propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l'intimata;
- sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 384, primo comma, cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., sostenendo che la CTR toscana, in sede di rinvio, non si era attenuta all'ordinanza di rinvio di questa Corte n. 26617 del 2017, che, diversamente da quanto da essa ritenuto, non aveva affatto ristretto la verifica della debenza del tributo da parte della società contribuente al solo immobile destinato ad abitazione, iscritto in catasto al foglio 20, particella 14, subalterno 14, categoria A/7. 2. Il motivo è fondato e va accolto.
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