Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1350
Sentenza
18 febbraio 1999
Sentenza
18 febbraio 1999
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Massime • 2
La decorrenza della prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno derivante dall'irreversibile trasformazione del bene occupato non coincide con l'ultimazione dell'opera pubblica, bensì con la modifica dello stato anteriore del medesimo, rivelato dalle immutazioni che individuano la nuova destinazione impressa ad esso, indipendentemente dalla percezione del proprietario, poiché non trova applicazione in subiecta materia il requisito della visibilità dell'opera, come invece è necessario per la costituzione delle servitù non apparenti.
Il soggetto delegato al compimento delle funzioni amministrative per una procedura espropriativa non è obbligato ne' per il pagamento dell'indennità di occupazione, ne' per il risarcimento conseguente all'accessione invertita, essendo invece obbligata l'autorità che l'ha promossa e nel cui interesse essa è svolta (nella specie, ai sensi delle leggi regionali campane del 19 aprile 1977 n. 23 - art. 1 - e 31 ottobre 1978 n. 51, il Comune era stato delegato ad emettere il decreto di occupazione temporanea di un'area per la costruzione di un impianto sportivo, il cui progetto era stato approvato dalla Provincia, che lo aveva realizzato, e pertanto non era passivamente legittimato).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere
Dott.Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE S.MARIA CAPUA VETERE, in persona del Sindaco prof. Domenico De Pascale, elettivamente domiciliato in Roma, via Serpieri n.8, presso l'avv.Vincenzo Bove, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Parente del foro di S.M.Capua Vetere, giusta delega in atti;
ricorrente contro
MU FO (n.1927), MU FO (n.1964), MU Assunta, MU IN, LOMBARDI Angelina, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Aran del foro di S.Maria C.V., il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia 477/b, presso l'avv. Roberto Gava, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n.2135 del 17.7/22.8.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/98 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito l'avv. Bove per il ricorrente principale ed Aran per i ricorrenti incindentali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo
Con sentenza 17.7/22.8.96 la Corte d'appello di Napoli esponeva, in fatto, che MU FO e litisconsorti avevano convenuto in giudizio dinanzi al competente tribunale, con atti notificati il 30.3 ed il 2.4.90, il Comune di S.M.Capua Vetere e la Provincia di Caserta chiedendo il pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione ed il risarcimento danni da accessione invertita di un loro terreno, occupato in forza di decreto sindacale del 4.10.80 per la realizzazione di un impianto sportivo e mai espropriato, nonostante che l'opera pubblica fosse stata, da tempo, realizzata. Il Tribunale di S.M.Capua Vetere, con sentenza 8.2.94, aveva escluso la legittimazione passiva del Comune, aveva ritenuto la occupazione illegittima sin dall'origine, perché effettuata a termine scaduto ed aveva respinto, perché prescritta, la richiesta di risarcimento avanzata dai MU.
Rilevava, in diritto, la sentenza d'appello che la legittimazione del Comune era stata a ragione esclusa, perché l'opera era di competenza della Provincia di Caserta, che ne aveva approvato il progetto ed aveva provveduto a realizzarla e perché la Provincia, e non il Comune, aveva tratta vantaggio dall'occupazione ed era divenuta proprietaria del terreno, a seguito dell'accessione. E Comune era intervenuto, in forza delle leggi regionali n.51 del 1978 e n.23 del 1977, solo per pronunciare, su richiesta della Provincia, il decreto d'occupazione.
Non era poi esatto che la occupazione fosse stata tardiva, come aveva ritenuto H tribunale, trascurando la proroga disposta dall'art. 4 della legge 874/80, e doveva quindi essere liquidata l'indennità
d'occupazione, sulla base degli interessi legali sul valore venale del bene per il triennio trascorso dall'inizio dell'occupazione sino al 21.1.84.
Alla scadenza dell'occupazione legittima -non prorogata da alcuna delle norme richiamate dagli appellante MU- l'opera era già stata completata perché la Provincia di Caserta ha esibito il verbale di ultimazione dei lavori di costruzione dell'opera pubblica,- redatto dal direttore dei lavori in data 30 luglio 1982, dal quale risulta che a tale data l'opera pubblica era ultimata in ogni sua parte". Na conseguiva che, verificatasi il 21.1.84 l'accessione invertita la prescrizione quinquennale si era maturata prima della citazione in giudizio della Provincia e gli atti interruttivi indicati dai MU, anche trascurando le carenze probatorie, erano irrilevanti perché successivi al maturarsi della prescrizione.
Quanto alle spese processuali, la contumacia del Comune giustificava il non liquet, mentre nei confronti della Provincia le spese dei due gradi dovevano essere compensate per due terzi, ponendo il residuo a carico della provincia stessa.
Su istanza dei MU la sentenza, spedita in forma esecutiva, veniva notificata, insieme al precetto, al Comune direttamente, in data 23.11.96.
Contro la sentenza proponeva ricorso, con atto notificato il 20 e 21.2.97, il Comune di S.M.Capua Vetere lamentando, con un unico motivo, che la sentenza impugnata avesse inopinatamente, nel dispositivo, condannato il Comune, anziché la Provincia, ad erogare l'indennità di occupazione legittima. Proponevano controricorso e ricorso incidentale i MU, con atto notificato il 26.2.97, avanzando quattro motivi di censura.
Si