Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2024, n. 14890

CASS
Sentenza
14 marzo 2024
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
14 marzo 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2024, n. 14890
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14890
Data del deposito : 14 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

14890-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 716/2024 MARIA VESSICHELLI - Pres.- Relatore UP 14/03/2024- ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 44136/2023 MICHELE ROMANO MICHELE CUOCO ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: CQ OS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, nella udienza trattata con discussione orale, su richiesta delle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente MARIA VESSICHELLI, in sostituzione del Consigliere originariamente designato, assente per impedimento comunicato, in via di urgenza, il 8 marzo 2024; udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituti Procuratori PERLA LORI e TOMASO EPIDENDIO che hanno concluso, riportandosi alla memoria depositata e chiedendo: - in via principale, l'annullamento con rinvio dei provvedimenti impugnati;
- in via subordinata la rimessione alle Sezioni Unite della sufficienza o meno dell'indicazione dell'energia elettrica al fine della contestazione dell'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p.; -in via gradatamente subordinata che venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 517 e 219 c.p.p. per contrasto cn gli artt. 112 e 3 Cost., nonché con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, § 3, lett. a), CEDU;
udito il difensore avvocato QUINTILIANI LETIZIA che chiede la conferma del provvedimento impugnato e il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Ha proposto ricorso per cassazione per saltum il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, avverso la sentenza dello stesso Tribunale con la quale, in data 7 giugno 2023, è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di UA CO, in ordine al reato di furto aggravato di energia, per mancanza di querela. UA era stato tratto a giudizio per rispondere del predetto furto, contestato come aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cp. per essere stato commesso mediante un allaccio abusivo e diretto alla rete di Enel Distribuzione spa. La prima udienza, fissata al 24 gennaio 2023, su decreto di citazione del 23 novembre 2021, veniva rinviata per irregolarità della notifica all'imputato. Alla susseguente udienza, del 7 giugno 2023, essendo, nel frattempo, entrata in vigore la norma della c.d. riforma IA (d. lgs. n. 150 del 2022) che aveva mutato il regime di procedibilità del reato di furto aggravato, come contestato, assoggettandolo alla querela di parte, il PM di udienza, preso atto della applicabilità della nuova disciplina anche ai reati oggetto di procedimenti in corso, effettuava la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., idonea a rendere quel reato nuovamente procedibile di ufficio. La difesa chiedeva, invece, dichiararsi la, ormai già maturata, causa di improcedibilità e il Tribunale disponeva in conformità. Osservava il Tribunale che la contestazione suppletiva era stata effettuata tardivamente e cioè dopo il maturare della causa di improcedibilità: evenienza verificatasi il 30 marzo 2023, quando era scaduto - senza iniziative della PO - il termine di tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della riforma IA sul punto, termine assegnato dal legislatore, relativamente ai processi in regime transitorio (art. 85 d. lgs. cit.), alla persona offesa che aveva visto mutare il regime di procedibilità del reato di furto aggravato, originariamente denunciato e avviato al giudizio in modo regolare. La tardività della contestazione suppletiva e quindi la sua inidoneità a produrre gli effetti giuridici propri derivavano, secondo il Tribunale, dal pacifico panorama giurisprudenziale secondo cui l'accertata mancanza di una condizione di procedibilità osta allo svolgimento di qualsiasi attività processuale, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente la improcedibilità stessa. Citava a sostegno della tesi assunta, Sez. 3, Sentenza n. 43240 del 06/07/2016 Ud. (dep. 13/10/2016) Rv. 267937 - 01 secondo cui il difetto della condizione di procedibilità (nella specie: querela), impedendo la valida costituzione del rapporto processuale, inibisce ogni valutazione del fatto imputato e preclude, quindi, la pronuncia di proscioglimento, secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito. Applicava anche estensivamente Cass. Sez. 5, n. 48205/19, Rv 278039, sentenza che aveva affermato la insensibilità del giudizio, per reato ormai prescritto, alla eventuale sopravvenuta contestazione di aggravante speciale idonea ad incidere, allungandolo, sul tempo di prescrizione del reato. II PM ricorrente deduceva la inosservanza dell'art. 625 n. 7 c.p., essendo stata effettuata la regolare contestazione suppletiva della aggravante capace di rendere il reato perseguibile di ufficio. Per la odierna udienza, fissata nelle forme della trattazione orale, la Procura Generale ha fatto pervenire note di udienza che poi ha illustrato. Ha concluso chiedendo, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata sul presupposto che è stata erroneamente dichiarata la improcedibilità per mancanza di querela, relativamente ad una contestazione di reato, invece, procedibile di ufficio. L'imputazione, così come formulata, e cioè con il riferimento al furto di energia, doveva ritenersi inclusiva anche della contestazione della aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio in quanto l'energia elettrica è, di per sé, bene destinato a pubblico servizio. In via subordinata ha chiesto, sul punto, la rimessione alle Sezioni unite essendo in atto un contrasto giurisprudenziale. In via ancora gradata, e per l'ipotesi di mancato accoglimento delle prime istanze, ha chiesto affermarsi il principio della corretta ed efficace contestazione suppletiva come effettuata dal PM di udienza dinanzi al giudice a quo. E, per il caso di mancato accoglimento anche della terza richiesta, ha sollecitato l'incidente di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost.- relativamente al combinato disposto degli artt. 129 e 517 c.p.p., nella lettura secondo cui rimane preclusa la rilevanza della contestazione suppletiva di una aggravante da cui dipenda la procedibilità di ufficio di un reato, anche quando la procedibilità a querela di questo sia stata il portato di una norma sopravvenuta alla formulazione della imputazione, originariamente corretta perché soggetta a procedibilità di ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1.1. Il ricorso del PM merita accoglimento. E' fondata, infatti, la dedotta violazione dell'art. 625 n. 7 c.p., perchè risulta pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela con riferimento ad una fattispecie di reato da ritenersi, invece, procedibile di ufficio. E la ragione dell'accoglimento del ricorso sta, in primo luogo, nel rilievo che, nel caso concreto, come si dimostrerà, il capo di imputazione era stato ab origine formulato con riferimento ad una serie di elementi descrittivi e qualificativi che hanno reso pienamente esercitabili i diritti di difesa anche in relazione alla circostanza aggravatrice dell'essere stato, il bene sottratto, destinato a pubblico servizio.

1.2. Con riferimento al furto aggravato ex art. 625 n. 7 (per le ipotesi diverse da quelle dell'aggravante della destinazione a pubblica fede), assieme ad alcune altre ipotesi indicate nello stesso art. 624, infatti, è pacifico - atteso l'inequivoco dato letterale dell'art. 624, comma terzo, c.p. - che sia sopravvissuta la procedibilità di ufficio, anche dopo la modifica, operata dall' art. 2 d. lgs. n. 150 del 2022, della procedibilità relativa alla generalità dei reati di furto aggravato nel senso della sopravvenuta perseguibilità di questi soltanto su querela di parte. Regime più favorevole, applicabile anche ai reati oggetto di processi in corso, in virtù del disposto dell'art. 2, comma 4, cod. pen.

1.3. Occorre anche dare atto che il non avere, il PM ricorrente, dedotto specificamente la preannunciata procedibilità di ufficio anche con riferimento alla contestazione di reato così come originariamente formulata dal suo Ufficio, non è di ostacolo alla ricostruzione in tal senso dell'assetto processuale, ad opera di questa Corte di legittimità. Ed infatti, l'accesso agli atti e al fascicolo processuale, consentito alla Corte nel caso di deduzione di error in procedendo, permette ed anzi rende doveroso riconoscere la fondatezza del petitum del ricorso per cassazione, come specificato dal PM, che ha comunque inteso sollecitare il "punto" della ritenuta violazione, nel caso di specie, dell'art. 625 n. 7 c.p. ed il riconoscimento della procedibilità di ufficio di un reato qualificato invece, erroneamente, dal giudice a quo, come procedibile a querela di parte. In altri termini, fermo il petitum del ricorso, l'esame della causa petendi enunciata nei motivi relativi alla piena efficacia della contestazione suppletiva volta a far mutare il regime di procedibilità, presuppone necessariamente la soluzione della questione ad essa preliminare e pregiudiziale e cioè quella della individuazione dei casi in cui tale contestazione suppletiva si riveli indispensabile in relazione al fine perseguito, ovvero non necessaria perché il problema della individuazione del regime di procedibilità ha trovato già, nella dinamica processuale, una soluzione autonoma e diversa.

2.1. Ciò posto, occorre anche dare atto del variegato panorama giurisprudenziale che fà da sfondo alla questione qui evocata, instabile al punto che con ordinanza del 7 dicembre 2023, era stato sollecitato l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. Si registra infatti, da un lato, l'orientamento per il quale la circostanza aggravante in esame (destinazione del bene a pubblico servizio) non deve essere

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi