Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/06/2018, n. 14958
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 12949-2011 proposto da: N A, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA COLA DI RIENZO
180, presso lo studio dell'avvocato P F, rappresentata e difesa dagli avvocati M M, FRANCESCO PISTOLESI giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- resistente con atto di costituzione - avverso la sentenza n. 19/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE depositata il 01/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/2018 dal Consigliere Dott. M B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D C che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato G per delega dell'Avvocato M che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il resistente l'Avvocato P che ha chiesto l'inammissibilità e il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. In seguito al decesso di P N, i coeredi presentavano dichiarazione di successione, versando le relative imposte, le quali venivano rettificate dall'ufficio, successivamente all'attribuzione di maggiori rendite catastali. Il 13.06.2003, gli eredi condonavano l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 15 L. 2002/289 - versando la somma di euro 24.625,63 - condono respinto dall'amministrazione finanziaria, la quale comunicava ai comunisti la possibilità di condono ai sensi dell'art. 11 della medesima legge. La somma versata non veniva restituita ma presumibilmente imputata ai fini della definizione agevolata ex art. 11 cit. Il 22.05.2004 veniva notificato ai coeredi il diniego di definizione agevolata, impugnata dalla ricorrente innanzi alla CTP di Firenze che con sentenza n. 54/16/05, divenuta definitiva, rigettava il ricorso. Nelle more, l'ufficio notificava al coerede R N una cartella esattoriale per euro 119.157,47, corrispondente all'originario importo preteso, la quale veniva impugnata dinanzi alla CTP di Firenze che accoglieva il ricorso con sentenza confermata dai giudici di appello con pronuncia n 6/36/2007. L'agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile da questa Corte (con ordinanza n. 4463/2010, depositata il 22.02.2010). Intanto, veniva notificata nei confronti della ricorrente
ROMA VIA COLA DI RIENZO
180, presso lo studio dell'avvocato P F, rappresentata e difesa dagli avvocati M M, FRANCESCO PISTOLESI giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- resistente con atto di costituzione - avverso la sentenza n. 19/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE depositata il 01/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/2018 dal Consigliere Dott. M B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D C che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato G per delega dell'Avvocato M che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il resistente l'Avvocato P che ha chiesto l'inammissibilità e il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. In seguito al decesso di P N, i coeredi presentavano dichiarazione di successione, versando le relative imposte, le quali venivano rettificate dall'ufficio, successivamente all'attribuzione di maggiori rendite catastali. Il 13.06.2003, gli eredi condonavano l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 15 L. 2002/289 - versando la somma di euro 24.625,63 - condono respinto dall'amministrazione finanziaria, la quale comunicava ai comunisti la possibilità di condono ai sensi dell'art. 11 della medesima legge. La somma versata non veniva restituita ma presumibilmente imputata ai fini della definizione agevolata ex art. 11 cit. Il 22.05.2004 veniva notificato ai coeredi il diniego di definizione agevolata, impugnata dalla ricorrente innanzi alla CTP di Firenze che con sentenza n. 54/16/05, divenuta definitiva, rigettava il ricorso. Nelle more, l'ufficio notificava al coerede R N una cartella esattoriale per euro 119.157,47, corrispondente all'originario importo preteso, la quale veniva impugnata dinanzi alla CTP di Firenze che accoglieva il ricorso con sentenza confermata dai giudici di appello con pronuncia n 6/36/2007. L'agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile da questa Corte (con ordinanza n. 4463/2010, depositata il 22.02.2010). Intanto, veniva notificata nei confronti della ricorrente
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