Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2022, n. 20832

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2022, n. 20832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20832
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19921/2017 proposto da: LUCA BARSOTTI elettivamente domiciliatoin Cecina, Corso Matteotti n. 115 bis, presso lo studio dell'avvocatoSANDRA ALBERTINI che lo rappresentatae difende;
-ricorrente -

contro

MOBILI PARIETTI SNC di PARIETTI ELIO BIANCHI CARLO -intimati - avverso la sentenza n. 919 /2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

GIUGNO

2022 dal Consigliere Dott. L V;
Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. La società Mobili Parietti di Parietti Elio c., proprietaria dei fondi commerciali al piano terra dell’immobil e sito in Cecina, Via Martucci n. 17/19, conveniva in giudizio dinanzi il T ribunale di Livorno, L B, proprietario dell’immobile ad uso abitativo sito al piano primo del medesimo fabbricato, contestando che i lavori di ristrutturazione edilizia da questi eseguitinell’anno 2004 avevano interessato parti comuni dell’edificio e, pertanto , che il convenuto avrebbe dovuto richiedere il consenso degli altri condomini. I lavori avevano comportato numerosi danni all’attività economica svolta nell’immobile, sicch é l a società attrice chied eva venisse ordinato al B la rimozione e la demolizione dei lavori pregiudizievoli e il ripristino dello status quo antel’illegittima alterazione, nonché la sua condanna al risarcimento dei danni.

2. L B resisteva, assumendo che l’immobil e da lui acquistato, fatta eccezione per il tetto, non aveva parti condominiali e che l’ingresso,il corridoio e le scale non erano condominiali , attesa l’intervenuta usucapione delle medesime. Il convenuto, quindi avanzava domanda riconvenzionale per essere riconosciuto proprietario esclusivo dell’ingresso, del corridoio e della scala di accesso all’abitazione e per la condanna dell’attrice a rimborsare il 50% delle spese sostenute per la riparazione del tetto. Per il caso di accoglimento della domanda dell’attrice, il convenuto chiedeva di chiamare in causa il proprio dante causa C B, per essere dallo stesso manlevato e nei confronti di questi avanzava domanda di riduzione del prezzo e risarcimento del danno extxiy5esgw507cfi/articles/itaart74guhv6arq2jged?version=303cb8f5-7409-5ae9-92ef-57c7a47561e9::LR13200F4B8DCC873DB782::1942-04-04">ex articolo 1480 c.c. Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 Si costituiva il B che si associava alla domanda di usucapione propostadal B e chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

3. Il Tribunale di Livorno dichiarava l’intervenuta usucapione in favore di L B della proprietà esclusiva dell’ingresso, de l corridoio e delle scale di accesso all’unità abitativa posta al primo piano e condannava la società attrice al rimborso in favore del convenuto della somma di euro 7000 quale quota parte delle spese sostenute dal B per le opere svolte sulla copertura del fabbricato.

4. Avverso la suddetta sentenza la società attrice proponeva appello.

5. L B resisteva proponendo appello incidentale in ordine alle spese.

6. Si costituiva anche il B, chiedendo la conferma della sentenza appellatae r iproponendo le difese del primo grado.

7. La C orte d’ A ppello di Firenze, i n parziale accoglimento dell’appello, rigettava la domanda di usucapione proposto da L B. In particolare,la C ort e d’ A ppello dichiarava inammissibile per novità il primo motivo di appello avente ad oggetto la violazione dell’articolo 1127, commi 2 e 3, c.c. perché era una domanda non proposta nel giudizio di merito. Il giudice del gravame riteneva, invece, fondato il secondo motivo di appello relativo all’ erroneo accoglimento della domanda di usucapione. Infatti, la Corte d'Appello, richiamata la giurisprudenza della C orte di C assazione , evidenziava la mancanza di untitolo in virtù del quale riconoscere in capo al B l’accessione nel possesso di cui all’articolo 1146 c.c. Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 Infatti, il tit olo dedotto dal B non individuava espressamente il bene descritto ma faceva riferimento unicamente ai confini e alla particella catastale, con l’aggiunta di una clausola di stile circa il trasferimento delle parti comuni così come determinate all’articolo 1117 c.c. Pertanto,non risultava provato che l’appellato B,su cui gravava l’onere probatorio, fosse acquirente a titolo particolare di tale porzione in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà. Di conseguenza, la domanda riconvenzionale di usucapioneformulata dal B in primo grado doveva essere rigettata. La Corte d’Appello rigettava l’appello incidentale del B riguardo le spese liquidate in favore del terzo chiamato in causa. In ogni caso, provvedeva e liquidare complessivamente le spes e del giudizio a seguito della sentenza che accoglieva parzialmente l’appello e, in virtù dell’esito complessivo della lite.

8. L B ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

9. La società Mobili Parietti di Parietti Elio e C B sono rimasti intimati. 10. Fissato all’udienza pubblica del 6 giugno 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto- legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, la cui efficacia è stata prorogata dal decreto legge .l. 30 dicembre 2021, n. 228, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 11. Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta, chiedendol’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso come indicato in epigrafe. 12. C on memoria depositata in prossimità dell’udienza il ricorrenteha insistito nell a richiest a di accoglimento del ricorso .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1146,1117 e 1362 c.c. La Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare acquistati per usucapione i beni rivendicati dalla società Mobili Parietti in capo a Flaminio A, essendosi i relativi presuppost i maturati durante il suo possesso dell’immobile a partire, quantomeno , dal 1998. In effetti nella compravendita A-B è attestato come lo stesso abbia avuto la disponibilità e titolarità del bene sin dal 1968 per successione del padre e il teste Carlo A ha confermato che il nonno aveva posseduto per oltre trent’anni in via esclusiva l’ingresso,l e scale e il corrid oio. Lo stesso B nei propri scritti difensivi ha ribadito il mancato utilizzo,sin dal 1965, da parte della società attrice, delle scale , dell’ingresso e del corridoio , circostanza del resto ammessa dalla società mobili Parietti nel corso dell’interrogatorio formale del proprio legale rappresentante,P S. Il fatto costitutivo del diritto di proprietà si sarebbe realizzato prima della vendita al proprio dante causa B e, dunque, la C orte territoriale avrebbe dovuto dare atto della continuità del possesso anche in capo ai successivi aventi causa , limitandosi a dichiarare l’acquisto per intervenuta usucapione senza riferimento all’articolo 1146 c.c. Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 In ogni caso, risulterebbe violata anche tale ultima norma , infatti, il titolo in virtù del quale il bene è stato trasferito ricomprenderebbe anche le scale , l’ingresso e il corridoio dell’abitazione. A tal fine il ricorrente riporta il contenuto dell’atto di compravendita. Peraltro,sarebbe violato anche l’articolo 1117 c .c. , perché i suddetti beni per le loro obiettive caratteristiche strutturali servivano all’uso esclusivo e al godimento di una parte dell’immobile, venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria. Risultava accertato dal giudice di primo grado che negli ultimi trent’anni l’ingresso e il resto era stato utilizzato daisoli occupanti l’unità abitativa acquistata dal ri corrente che aveva anche cambiato la serratura del portone senza darne copia alla società Parietti e murato al primo piano una porta che collegava la proprietà confinante Parietti-A. Nell’atto di acquisto in oggettonon vi è alcun cenno ad una ver a o presunta condizione di comunione di tali beni. Il ricorrente censura l’ interpretazione dei contratti di compravendita, sia quello intercors o tra lui e il suo dante causa B,sia quello precedente intercorso tra il B e l’A l ighier i ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti circa l’estensione dell’immobile venduto, in quanto i dati catastali emergenti dal tipo di frazionamento allegato all’attoe l’i ndicazione dei confini risultanti dal rogito assurgono al rango di risultanze di prova di pari valore. Una corretta interpretazione degli atti di provenienza avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a ritenere provata l’avvenuta consegna in virtù di un contratto che aveva pienamente trasferito la proprietà dei beni individuati in modo chiaro Ric. 2017n. 19921 sez. S2 - ud. 09/06/2022 ed esplicito attraverso l’indicazione dei confini e delle planimetrie catastali.
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