Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2005, n. 7510
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. A U - Consigliere -
Dott. S S - rel. Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA SORRENTINA s.a.s. di D'Esposito Nicola &C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Spagna 35, presso gli avv.ti S C ed Emanuele D'Alterio, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via E. Catalani 26, presso l'avv. Enrico D'Annibale, rappresentato e difeso dall'avv. B E per procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 84/20/03 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione n. 20, depositata il 4 marzo 2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 28 febbraio 2005 dal relatore, cons. Dr. S S, udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott. C P, che ha concluso chiedendo preliminarmente il rinvio a nuovo ruolo, in attesa di pronuncia delle Sezioni unite, e in subordine raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sorrentina s.a.s. di D'Esposito Nicola &C, titolare di un magazzino-posteggio all'interno del Mercato ortofrutticolo di Napoli, ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Napoli per il pagamento delle somme dovute per l'anno 1996 a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tosap), oltre alle sanzioni di legge. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso, annullando le sanzioni inflitte.
Proponeva appello la società contribuente, chiedendo l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento, anche in relazione alla pretesa tributaria del Comune.
L'adita Commissione tributaria regionale della Campania respingeva il gravame, affermando che:
A) le occupazioni effettuate da operatori commerciali nell'ambito di aree di mercato attrezzate sono comunque soggette alla tosap, in quanto dette aree sono sottoposte al regime del demanio pubblico, ai sensi dell'art. 824 c.c., e di conseguenza le relative occupazioni costituiscono il presupposto impositivo della tosap, a norma dell'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
B) non rileva il richiamo operato dalla giurisprudenza al disposto dell'art. 192 r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, secondo la quale la tassa in questione troverebbe applicazione tutte le volte che i mercati siano inclusi nel complesso della viabilità comunale e non quando siano collocati in edifici appositamente attrezzati, non essendo detta norma integralmente riprodotta nell'art. 38 del d.lgs. 1993/507;
C) il fatto che il soggetto passivo corrisponda al comune un canone concessorio per l'uso di un'area occupata all'interno di un mercato comunale, non esime il medesimo dal pagamento della tosap, stante la diversa natura delle due entrate e a nulla rilevando che, con il rapporto di concessione, il suolo sia sottratto all'uso pubblico;
D) lo stesso legislatore, con l'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha riconosciuto implicitamente la legittimità
dell'applicazione della tosap in aggiunta al canone di concessione, abilitando il consiglio comunale a determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per le superfici e gli spazi gravati da canoni non ricognitori.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo, La Sorrentina s.a.s. di D'Esposito Nicola &C. Resiste con controricorso il Comune di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la società contribuente censura la sentenza impugnata, affermando che: