Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/04/2019, n. 10411

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/04/2019, n. 10411
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10411
Data del deposito : 12 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 430-2018 proposto da: S F, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANO TOCCI, C, k..) • CONCETTA PIACENTE;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA DI COSENZA

80003710789, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE'

CAVALIERI

11, presso lo studio dell'avvocato C S, rappresentata e difesa dall'avvocato R P;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1115/2017 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 30/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. N D R - che, con sentenza del 30 giugno 2017, la Corte d'Appello di Catanzaro chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Cosenza con riguardo alla domanda proposta da F S nei confronti della Provincia di Cosenza, rigettava, non diversamente dal primo giudice, la domanda principale dello S, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di disagio, cumulata con l'indennità di rischio parimenti percepita, anche per il periodo successivo al marzo 2009 e la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'azione di recupero dell'indebito intentata dal datore con riguardo alle somme versate a titolo di indennità di disagio dal 2004 al 2008, sancendo così il carattere indebito dell'emolumento percepito, e, ancora confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda subordinata avanzata dallo stesso S intesa ad ottenere la limitazione della pretesa restitutoria dell'Ente all'importo corrispondente a quanto versatogli al netto degli oneri fiscali e contributivi;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto gravare sullo S che agiva con azione di accertamento negativo della ripetizione di indebito dell'Ente datore provare la sussistenza del diritto alla pretesa indennità di disagio, risultata, viceversa, esclusa, quanto al periodo fino al 2008, per trovare fondamento in una disposizione del Ric. 2018 n. 00430 sez. ML - ud. 22-01-2019 -2- contratto collettivo decentrato in contrasto con la previsione del
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