Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32017
Ordinanza
11 dicembre 2024
Ordinanza
11 dicembre 2024
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Massime • 1
L'equilibrio causale del contratto di assicurazione - la cui funzione consiste nel trasferire il rischio all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte dell'assicurato - può essere alterato sia in fase genetica, da dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che traggono in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato, che successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce o si aggrava; tali distinte fattispecie implicano conseguenze giuridiche diverse atteso che nella prima l'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, può: a) in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1892 c.c., chiedere l'annullamento del contratto e non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine; b) in mancanza di dolo o colpa grave, ex art. 1893 c.c., recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, per il sinistro verificatosi prima della scoperta; nella seconda, invece, l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto, salvo che non preferisca, nel caso di diminuzione del rischio, ridurre l'entità del premio, ex art. 1897 c.c. o aumentarla, nel caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 14680/2020 Numero sezionale 3928/2024 Numero di raccolta generale 32017/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Contratto di assicurazione CO DE EF Presidente danni. Funzione. Alterazione dell'equilibrio PASQUALE GIANNITI Consigliere-Rel. contrattuale in fase CRISTIANO VALLE Consigliere genetica o in fase funzionale. Rapporto tra EF GI GU Consigliere dichiarazioni inesatte o reticenti e aggravamento GIOVANNI FANTICINI Consigliere del rischio. Ad. cc 25 novembre 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14680/2020 R.G. proposto da: SS CAR DI SS OM COMMERCIO VEICOLI INDUSTRIALI, nella persona del titolare, rappresentata e difesa dall'avvocato MATERA MASSIMILIANO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 109/2020 depositata il 22/01/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. 1 Numero registro generale 14680/2020 Numero sezionale 3928/2024 Numero di raccolta generale 32017/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 ET ME, quale titolare dell'impresa individuale ET Car, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Andria la compagnia Incontra Assicurazioni s.p.a., chiedendo la condanna di quest'ultima alla corresponsione dell'indennizzo contrattualmente previsto sulla base delle seguenti circostanze di fatto: a) ME e GI ET, nella qualità di proprietari (ciascuno per la metà) di un immobile sito in Andria (alla contrada Chiancarulo), avevano eseguito lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'importo di euro 260 mila (che era stato finanziato da Unicredit Banca di Roma); b) l'intero impianto fotovoltaico era stato assicurato dalla ditta ET con la Incontra Assicurazioni;
c) la ditta ET in data 14 marzo 2012 aveva denunciato un furto (di 161 moduli fotovoltaici, di 50 connettori, di 240 morsetti e di 200 metri di cavo elettrico) presso il proprio opificio industriale da parte di ignoti;
d) successivamente (e precisamente in data 23 aprile 2012) era stato asportato dall'interno della stessa azienda ulteriore materiale (62 moduli fotovoltaici, 40 connettori e 130 morsetti); e) in conseguenza dei suddetti due furti, la ditta aveva inoltrato formale richiesta di indennizzo all'assicuratrice, la quale però aveva contestato la operatività della polizza. Si costituiva la compagnia convenuta, contestando il diritto all'indennizzo ex adverso azionato, lamentando che i pannelli erano stati collocati (non su un edificio, ma) su una tettoia metallica e non erano stati collegati alla rete elettrica, donde l'inoperatività della polizza in relazione alle previsioni contrattuali. Il giudice di primo grado, acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata la prova testimoniale dalle stesse richieste, con sentenza n. 1925/2016, in accoglimento della domanda, condannava 2 Numero registro generale 14680/2020 Numero sezionale 3928/2024 Numero di raccolta generale 32017/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 la compagnia convenuta al pagamento della somma di euro 52.135, oltre interessi ed ai 3/5 delle spese processuali. La compagnia Unipol Assicurazioni s.p.a. (nelle more subentrata alla Incontra Assicurazioni s.p.a.) impugnava la sentenza del giudice di primo grado, eccependo la violazione dell'art. 1898 c.c. In particolare, si doleva che l'assicurato non aveva ad essa comunicato l'aggravamento del rischio (conseguente alle due circostanze di fatto sopra indicate), con conseguente perdita del diritto all'indennizzo e con conseguente cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. Si doleva altresì che il ET non aveva installato un antifurto di localizzazione GPS, che avrebbe consentito, in caso di furto, la facile individuazione dei pannelli solari asportati. Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità della impugnazione ex art. 342 c.p.c., della quale, in subordine, chiedeva il rigetto nel merito. La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 109/2020, respinta l'eccezione di inammissibilità, in accoglimento dell'impugnazione, rigettava la domanda di pagamento originariamente proposta dal ET, condannando quest'ultimo alla restituzione delle somme già percepite in forza della sentenza di primo grado ed alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il ET, nella qualità suindicata. Nessuna difesa è stata svolta da parte intimata. Per l'adunanza dello scorso 18 settembre 2024 (al cui esito è stato disposto il rinvio all'odierna adunanza) il Procuratore Generale ha 3 Numero registro generale 14680/2020 Numero sezionale 3928/2024 Numero di raccolta generale 32017/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del primo motivo, mentre parte ricorrente non ha depositato memorie. Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte territoriale nella sentenza impugnata – dopo aver rilevato che era incontroverso tra le parti il fatto che i pannelli erano stati montati (non su un edificio o in un luogo abitato, ma) su una tettoia metallica e non erano stati collegati alla rete – ha ritenuto che dette circostanze avevano integrato un aggravamento del rischio, che avrebbe dovuto essere comunicato alla compagnia (che, se fosse stata a conoscenza dello stato di fatto non avrebbe concluso il contratto o avrebbe richiesto il pagamento di un canone superiore).
2. Il ET, nella qualità,