Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2019, n. 17053

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2019, n. 17053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17053
Data del deposito : 26 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 3558-2016 proposto da: EDISON SPA in persona del GENERAL COUNSEL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI o 5, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, PAOLO GIOVANNI GILDO CASELLA;
2019

- ricorrente -

694

contro

CALCESTRUZZI PO SRL ;

- intimati -

nonchè

contro

MINISTERO DELL'

INTERNO

80185690585, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI ALLA MAFIA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- resistenti - avverso la sentenza n. 18/2015 della CORTE D'APPELLO di PO, depositata il 10/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2019 dal Consigliere Dott. M G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo di ricorso Edison;
udito l'Avvocato GIUSEPPE MAllARELLA e

PAOLO GIOVANNI GILDO CASELLA;

Rg n. 3558-2016

FATTI DI CAUSA

Edison S.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 18/2015 della Corte d'Appello di Palermo, depositata il 10/01/2015, affidandosi a due motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis c.p.c. L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata non ha svolto attività difensiva, ma ha chiesto di partecipare all'udienza di discussione della causa, ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c. Il Ministero dell'interno, non intimato, ha depositato la medesima richiesta. Si dà atto che la controversia, assegnata alla Sesta sezione civile, era stata rimessa alla trattazione in Pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria n. 634/2018 del 19/12/2017 Nel 1984 la S.p.a. Calcestruzzi Palermo cedeva alla S.p.a. Calcestruzzi, divenuta Calcemento S.p.a. ed ora Edison S.p.a., il proprio pacchetto azionario, detenuto da Aurelio Chiovaro, A B, Guido Teresi e Salvatrice Patti e, con separato atto, prometteva di vendere un terreno di sua proprietà, sito in Palermo, Contrada Castellana, a A B, Aurelio Chiovaro e Salvatrice Patti per L. 300.000.000. Il corrispettivo della cessione azionaria, pari a L. 1.100.000.000, veniva frazionato in quattro rate, ad eccezione di quanto dovuto a Guido Teresi che, invece, veniva corrisposto immediatamente. Nel 1989 Aurelio Chiovaro e Salvatrice Patti cedevano pro soluto ad A B il loro credito derivante dalla cessione azionaria. Nel 1994 Calcestruzzi Palermo alienava il bene oggetto del preliminare di vendita ad A B ed addebitava al proprio unico socio EDISON S.p.a., ancora inadempiente agli obblighi derivanti dalla cessione azionaria nei confronti di A B, il corrispettivo della vendita e gli oneri fiscali, per un totale di L. 366.000.000. Tale somma veniva iscritta nei bilanci della società Calcestruzzi S.p.a., poi recepiti dalla Edison S.p.a. Contestualmente la società alienante comunicava a Calcestruzzi S.p.a. di avere, "nel rispetto (...) delle sapute intese", trasferito il terreno, dando esecuzione all'obbligazione da quest'ultima assunta nei confronti dei venditori delle azioni. La Calcestruzzi Rg n. 3558-2016 S.p.a. dava riscontro a tale comunicazione riservandosi di effettuare le necessarie verifiche. Nel 2002 la società Calcestruzzi Palermo, assumendo di essere creditrice nei confronti di Edison S.p.a. — il cui pacchetto azionario, acquistato dalla Calcestruzzi Palermo era stato nelle more sequestrato e confiscato ai sensi della I. n. 575/1965 — di euro 189.023,23 al netto degli interessi, conveniva la società debitrice, dinanzi al Tribunale di Palermo, perché fosse condannata al pagamento di quanto dovuto. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 6013/2008, respingeva la domanda attorea, ritenendo la relativa pretesa creditoria non adeguatamente suffragata. Ad avviso del giudice, infatti, perché il pagamento diretto da parte di Edison S.p.a. a favore di Calcestruzzi Palermo estinguesse contemporaneamente il debito di Edison verso A B, derivante dalla cessione di quote azionarie, e quello di A B verso la Calcestruzzi Palermo avente titolo nell'acquisto del terreno, sarebbe stato necessario un accordo tra le parti di delegazione o di espromissione o di accollo, della cui ricorrenza non era stata fornita la prova, non bastando, a tale scopo, il rinvio a "risapute intese" né l'approvazione dei bilanci da parte della società debitrice. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, investita del gravame da Calcestruzzi Palermo S.p.a., modificando la decisione di prime cure, condannava Edison S.p.a. a pagare alla società appellante euro 189.023,23. L\

RAGIONI DELLA DECISONE

1. Con il primo motivo Edison S.p.a. lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2377, 2697, 2709 e 2720 c.c. Gli errori attribuiti alla sentenza impugnata sono: agaverla condannata al pagamento senza prova del fatto costitutivo dell'obbligazione;
b) l'avere omesso di considerare che il bilancio della Calcestruzzi Palermo recava menzione nella nota, che di esso costitutiva parte integrante, dell'avvenuta contestazione dell'esistenza del credito;
di conseguenza, non Rg n. 3558-2016 poteva attribuirsi alla delibera assembleare dei 16/06/1998 la valenza probatoria di una ricognizione di credito;
c) l'aver omesso di considerare che nel bilancio della Calcestruzzi Palermo del 2013, l'ultimo approvato prima che la società venisse cancellata dal registro delle imprese, il credito nei confronti della Edison era scomparso con conseguente cessazione della materia del contendere e che, comunque, la cancellazione dal registro delle imprese della società prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata era da intendersi come manifestazione implicita di rinunciare al credito;
d) il non aver dichiarato cessata la materia del contendere, nonostante da tutti i bilanci della Calcestruzzi Palermo, pubblicati nel Registro delle imprese di Palermo solo il 19/01/2015, cioè dopo la sentenza impugnata, si evincesse che il socio unico della Calcestruzzi Palermo, essendo stata questa cancellata dal registro delle imprese, era l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata cui, a pena di inammissibilità, avrebbe dovuto essere indirizzato il ricorso. La questione della cessazione della materia del contendere, pur non essendo la prima sottoposta allo scrutinio di questa Corte, deve essere esaminata preliminarmente risultando assorbente rispetto alle restanti prospettazioni ed al successivo motivo di ricorso. Essa si fonda sul presupposto che la società, cancellatasi dal registro delle
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