Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/03/2019, n. 06886

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/03/2019, n. 06886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06886
Data del deposito : 8 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34000-2018 proposto da: M B T, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato S C;
- ricorrente non costituitosi in questa fase -

contro

MERO DELL'INTERNO;
- resistente non costituitosi in questa fase - per correzione di errore materia della sentenza n. 30757/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/11/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2019 dal Consigliere L R. Letta la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n.30757 del 28 novembre 2018, con cui - pronunciando sul ricorso n. 1827-2018 proposto da M B T, ricorrente, nei confronti di Ministero dell'Interno, intimato, - è stato accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e rinviata la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione;
rilevato che la citata sentenza delle Sezioni Unite appare affetta da errore materiale, nei seguenti termini: -nell'ultima riga di pag. 6, e a seguire nella prima riga di pag. 7, laddove è scritto "con rinvio anche per le spese alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione," è stato indicato, per mero refuso, il giudice al quale rimettere la causa nella corte d'appello anziché nel tribunale, al quale deve essere rimessa la causa essendo stata negata la giurisdizione del giudice ordinario sin dal primo grado di giudizio;
-il medesimo errore materiale esiste a pag. 7, nella seconda riga del dispositivo, laddove è scritto "rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione", anziché "rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lecce in diversa composizione";
visti gli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., come novellati dall'art.
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