Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32015
Ordinanza
11 dicembre 2024
Ordinanza
11 dicembre 2024
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Massime • 1
Le opposizioni esecutive, comprese quelle proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione feriale dei termini, con riferimento sia alla fase sommaria, sia alla fase a cognizione piena nel suo dipanarsi nei successivi gradi fino al giudizio di legittimità, ma non sono sottratte alla sospensione straordinaria dei termini processuali collegata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto non espressamente escluse dal dettato normativo di cui all'art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 7062/2023 Numero sezionale 3914/2024 Numero di raccolta generale 32015/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Sospensione straordinaria FRANCO DE STEFANO Presidente dei termini processuali per l'emergenza sanitaria PASQUALE GIANNITI Consigliere-Rel. da Covid-19. CRISTIANO VALLE Consigliere Ad. cc 25 novembre 2024 STEFANO GIAIME GUIZZI Consigliere GIOVANNI FANTICINI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7062/2023 R.G. proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati SFERRAZZA MAURO, STUMPO VINCENZO e PASSARELLI MARIA, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
NT EL -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FOGGIA n. 2503/2022 depositata il 18/10/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. 1 Numero registro generale 7062/2023 Numero sezionale 3914/2024 Numero di raccolta generale 32015/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 FATTI DI CAUSA 1. A seguito e sulla base del decreto ingiuntivo sentenza n. 3624.2012 emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Foggia, GE AR con atto di precetto notificato il 9/7/2013 intimava all'articolazione INPS di quella città il pagamento della somma di complessivi euro 23.338,38, oltre svalutazione ed interessi. Avverso tale atto di precetto l'INPS proponeva opposizione, chiedendo che il precetto fosse dichiarato nullo, invalido e comunque privo di efficacia per insussistenza del credito, oggetto del precetto. Dalla Sezione Lavoro il fascicolo veniva trasmesso al Presidente del Tribunale per l'assegnazione al giudice tabellarmente competente. Il giudice designato per la trattazione della causa, con ordinanza del 7/11/2018, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace e compensava le spese tra le parti. Con atto di citazione l'INPS riassumeva il giudizio davanti al giudice di pace, al fine di sentire dichiarare, oltre a quanto già richiesto con il “ricorso in opposizione all'esecuzione” (che allegava all'atto di citazione in riassunzione), l'inesistenza/nullità/inefficacia del titolo esecutivo azionato e/o per infondatezza della pretesa di cui al precetto per assoluta inesistenza del preteso credito, con condanna dell'opposta alla restituzione dell'esborso sostenuto da esso Istituto a seguito delle assegnazioni e pari a complessivi euro 2.219,65, oltre che al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, vinte le