Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2023, n. 13810

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2023, n. 13810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13810
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

sul ricorsoper revocazione n .21504/2022 R.G. proposto da: PRINCIPE avv. ARTURO, c.f. PRNRTR52M22D086Z, in giudizio ex art.86 cod. proc. civ., domiciliato in Roma presso il suo studio in via Cartagine n.38 e con indicazione dell’indirizzo pec;
ricorrente

contro

CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA n.650,Roma, palazzine A,B,C,D, c.f. 80281560583, in persona dell’amministratore pro tempore P T, rappresentato e difes o dall’avv. G N, domiciliato in Roma presso il suo studio in via del Banco di Santo Spirito n.42;
controricorrente avverso l’ordinanzan. 3806/2022 della Corte Suprema di Cassazione , depositata il7-2-2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 - 4 - 2023dal Consigliere dott. L C, OGGETTO: revocazione di ordinanza della Cassazione R.G. 21504/2022 R.G. P.U. 26-4-2023 udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generaledott. F T, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, udito per il ricorrente l’avv. A P, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, udito per il controricorrente l’avv. G N , il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.L’avv. A P,in proprio, notificò ricorso per cassazione controla sentenza n.2083 della Corte d’Appello di Roma pubblicata in data 27-4-2020, che aveva rigettato la domanda con la quale egli aveva impugnatodelibera del Condominio di via Tuscolana 650 avente a oggetto lavori di ristrutturazione, chiedendo che la delibera fosse dichiarata nulla o annullata. L’avv. Principe non deposit ò i l ricorso ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., ma l’iscrizione a ruolo della causa fu effettuata dal Condominio, che dichiar ò, ai fini del versamento del contributo unificato,che la causa aveva valore indeterminabile. Con ordinanza n. 3806 depositata il 7 - 2 - 2022 questa Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito del ricorso notificato e ha condannato il ricorrente avv. Principe alla rifusione a favore del Condominio controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate « in complessivi € 3.000,00 di cui € 200.00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge»;
ha datoatto ex art.13 co.

1-quater d.P.R. 115/2002 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso a titolo di contributo unificato.

2.Con ricorso per revocazione notificato il 6-9-2022 l’avv. A P, in proprio , deduce che l’ordinanza sarebbe frutto di errore revocatorio ( facilmente riconoscibile ) , che avrebbe determinato una elevatissima condanna alle spese e l’obbligo di versare contributo unificato completamente disancorato dal valore della causa;
ciò per il fatto che il difensore del Condominio al momento dell’iscrizione della causa a ruolo ha dichiarato che la causa aveva valore indeterminabile, mentre il valore della causa sarebbe statodi Euro 540,00, pari al valore da lui dichiarato nell’atto di appello e all’importo che egli avrebbe dovuto pagare per lavori straordinari in base alla delibera assembleare oggetto della sua impugnazione: sostiene chesu tale valore avrebbero dovuto essere parametrate lespese legali.
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