Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 09020
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL SOBHY MOHAMED RAHMAN ISMAIL nato il 22/07/1985 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO F;lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Il Procuratore generale, S P, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. E S M R I ricorre avverso l'ordinanza del 17 4 febbraio 2022 della Corte di assise di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di revoca parziale ex art. 669 cod. proc. pen. della sentenza della Corte di appello di Messina del 29 febbraio 2016, definitiva il 29 novembre 2017, in ordine ai reati di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi degli artt. 416 cod. pen. e 12 commi 3, lett. a), b) e c), 3-bis e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (capi di imputazione C ed E), commessi il 24 luglio 2010 con condotta perdurante e in data 1 settembre 2010 in Grotteria a Mare. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istante era stato condannato per i medesimi fatti anche dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 25 marzo 2021, definitiva 1'8 settembre 2021, con la quale era stato accertato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12 commi 3, lett. a), b) e c), 3-bis e 3-ter, T.U. stup. (capo di imputazione A). L'istanza, invece, non era stata presentata anche in ordine al differente reato favoreggiamento all'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12, commi 3, lett. a), b) e c), 3-bis e 3-ter, T.U. stup. (capo di imputazione D - sentenza della Corte di appello di Messina), commesso il 24 luglio 2010 in Giardini Naxos, posto che tale episodio non trovava alcuna corrispondenza nella sentenza della Corte di appello di Palermo. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha rideterminato la pena in ordine a tale ultimo reato in anni otto di reclusione ed euro 500.000,00 di multa, in luogo della pena di anni due e mesi sei di reclusione inflitta dal giudice della cognizione (quale aumento in continuazione), evidenziando che, a seguito della revoca parziale della sentenza, doveva essere sciolta la continuazione interna tra i reati oggetto di quel provvedimento di condanna. Secondo il giudice dell'esecuzione, in caso contrario, si sarebbe stravolta la decisione della Corte di appello di Messina, che aveva inflitto la pena di anni due e mesi di sei di reclusione solo sul presupposto che il reato da punire era stato qualificato come satellite di altro e più grave reato considerato in continuazione (il reato associativo). Infine, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la valutazione circa la possibilità di riconoscere la disciplina della continuazione tra il reato sub D della sentenza parzialmente revocata e i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo doveva essere richiesta dall'interessato con ulteriore e autonoma istanza, anche considerando che il reato associativo, ritenuto quale reato più grave nel provvedimento parzialmente revocato, era invece stato qualificato come reato satellite del più grave reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina pluriaggravato dalla Corte di appello di Palermo.
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