Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8640

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di imposta di registro, la vendita ad un terzo dell'immobile conferito in godimento temporaneo ad una societa', quale atto traslativo della proprieta' non gravata da diritti reali (o da diritti di obbligazione di tipo equipollente), e' sottoposta al tributo di registro sulla base del valore commerciale del bene, a prescindere dalla clausola con cui il compratore si impegni a rispettare (e fare proprio) il debito verso la societa' stessa. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8640
Data del deposito : 13 agosto 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
====== e ======== ====== nel novembre 1987 hanno venduto a
====== ed ====== ====== le loro quote di comproprieta' per 99/100 di
un fabbricato sito in Abano Terme dietro corrispettivo di lire
10.000.000.
L'Ufficio del registro di Padova, con avviso di accertamento
dell'ottobre 1989, ha fra l'altro elevato il valore "finale"
dell'edificio a lire 698.000.000.
Detto valore e' stato ridotto a lire 187.173.580, su
impugnazione delle parti contraenti, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Padova, secondo la quale l'imponibile di registro era
da fissarsi detraendo ventisette annualita' di rendita, in quanto il
bene era gravato, per trent'anni a partire del 1984, da diritto di
godimento della S.a.s. ===== ======= ========== di ====== ====== &

C., derivante da conferimento in favore della Societa' medesima.
La Commissione tributaria di secondo grado di Padova, aderendo
al gravame dell'Ufficio, ha ritenuto corretta la determinazione del
valore venale effettuata con l'avviso, affermando sul punto la
legittimita' dell'atto.
La Corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento delle
deduzioni dei contribuenti, ha statuito in conformita' della
decisione di primo grado, fra l'altro osservando:
- che l'indicato vincolo di godimento in favore della Societa'
===== aveva natura personale, non reale, ma perdurava per espressa
previsione contrattuale a carico delle acquirenti fino alla pattuita
scadenza, cosi' privandole dei frutti del fabbricato;
- che tale situazione non era riconducibile nelle regole della
locazione, in assenza di un corrispettivo per detta perdita, ma
doveva essere assimilata al caso del trasferimento della nuda
proprieta', con l'applicazione dei criteri per la determinazione
dell'imponibile di cui agli artt. 46 e 48 del d.P.R. 26 aprile 1986
n. 131;
- che questi criteri segnavano il limite massimo per la
decurtazione del valore del bene, restando preclusa la
rivalutabilita' delle rendite non godute;
- che l'esito totalmente favorevole per i contribuenti di
un'analoga controversia, attinente al trasferimento della quota di
1/100 dell'immobile (in precedenza effettuato allo scopo di
"saggiare" il parametro di tassazione), non integrava un giudicato
vincolante.
L'Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 7 marzo
1997, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Venezia.
====== ======, ====== ====== e ======= =========, tutte
quali eredi di ====== ====== e le prime due anche in proprio, hanno
presentato controricorso e contestualmente proposto ricorso
incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod.
proc. civ..
Con il ricorso principale si ripropone la tesi secondo cui
l'imposta di registro, in quanto correlata al valore del bene al
momento del passaggio di proprieta', puo' subire riduzioni in
dipendenza di diritti od oneri reali, non per effetto di mere
obbligazioni del venditore verso un terzo, ancorche' l'acquirente le
abbia contrattualmente assunte a proprio carico.
Con il ricorso incidentale si critica la Corte d'appello per
aver calcolato le rendite annuali, da portare in diminuzione del
valore imponibile, con importi costanti, anziche' aggiornati sulla
scorta del tasso di rivalutazione.
Il ricorso principale e' fondato, sulla scorta di considerazioni
che elidono i presupposti dell'impugnazione incidentale.
Il socio, conferendo in societa' di persone non la proprieta',
ma il godimento a tempo determinato di un immobile, come consentito
dagli artt. 2253 e 2254 cod. civ., costituisce a proprio carico un
debito, senza perdere la titolarita' e disponibilita' del diritto
dominicale, ne' delimitarne il contenuto, alla luce della pacifica
non riconducibilita' di quel debito fra i diritti reali su cosa
altrui, ovvero fra gli oneri reali o le obbligazioni propter rem.
Il trasferimento del bene, posto in essere dal socio prima della
scadenza del conferimento, puo' comportare il subingresso
dell'acquirente nell'impegno assunto dall'alienante, per effetto
dell'equiparabilita' del conferimento alla locazione (v. secondo
comma del citato art. 2254 cod. civ.), sempre che sussistano le
condizioni per l'opponibilita' del relativo rapporto di cui all'art
1599 cod.civ., ovvero, come nella specie, per effetto di specifica
clausola inclusa nei patti della compravendita.
Il verificarsi di questa ipotesi incide sulla determinazione del
prezzo, ricollegabile alla differenza fra il valore venale del bene
ed il coacervo dei redditi perduti dal compratore in dipendenza
dell'accollo dell'obbligazione del venditore verso la societa', ma
non sul valore stesso, che rimane ancorato alla stima sul mercato
dell'oggetto del trasferimento, indipendentemente dagli accordi
accessori al contratto di cessione.
Tale valore venale, nell'ambito di trasferimento della
proprieta' "piena", integra l'imponibile per la tassazione di
registro, al sensi dell'art. 43 primo comma lett. a) del d.P.R. 26
aprile 1986 n. 131.
Ne consegue che la suddetta evenienza non puo essere addotta a
decurtazione dell'imponibile, in ragione della sua idoneita' ad
influenzare non il valore di mercato, ma l'ammontare del prezzo
effettivamente sborsato, cioe' un elemento non conferente ai fini in
discorso.
Si deve pertanto affermare che la vendita ad un terzo
dell'immobile conferito in godimento temporaneo ad una societa',
quale atto traslativo della proprieta' non gravata da diritti reali
(o da diritti di obbligazione di tipo equipollente), e' sottoposta al
tributo di registro sulla base del valore commerciale del bene, a
prescindere dalla clausola con cui il compratore si impegni a
rispettare (e fare proprio) il debito verso la societa' stessa.
Questo principio impone, con l'accoglimento del ricorso
principale e la reiezione di quello incidentale, la cassazione della
sentenza impugnata, ed inoltre esige, in applicazione dell'art. 384
primo comma (nuovo testo) cod. proc. civ., una pronuncia nel merito
di rigetto dell'impugnazione dell'avviso di accertamento, per quanto
attiene all'imponibile di registro, non essendo in discussione la
rispondenza al valore di mercato della somma fissata con detto
avviso.
La natura e la sostanziale novita' della questione affrontata
rendono equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi