Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2023, n. 06368
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD RU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG
MARIAEMANUELA GUERRA
Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA in difesa di AD RU. Preliminarmente il difensore deposita le note di udienza nell'interesse del Ricorrente. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AD NO ricorre avverso l'ordinanza del 9 marzo 2022 del Tribunale di Roma, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 14 febbraio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, con riferimento ai seguenti reati: 1) associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. (capo 1), in ordine alla sua appartenenza al sodalizio locale ;
2) associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, con l'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 2);
3) produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup. (capo 20), in ordine all'acquisto ai fini di spaccio di 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. Il ricorrente articola cinque motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis, secondo comma, cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen., perché il Tribunale, con riferimento al reato sub 1), avrebbe omesso di considerare che, anche considerando il contenuto della conversazione captata tra NÒ e IN dell'Il novembre 2018, non era possibile rilevare l'appartenenza di AD nel reato associativo in esame. Sembrerebbe illogico, infatti, che un soggetto con la dote di "trequartino", nel corso di oltre dieci anni di indagini, non fosse mai stato coinvolto in attività vicine all'associazione di tipo mafioso. Nel ricorso, quindi, si evidenzia che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'affiliazione rituale all'associazione di tipo mafioso non è idonea, da sola, a dimostrare l'appartenenza del soggetto al sodalizio, se non vi sia anche l'individuazione di un fatto funzionale-dimostrativo. Il ricorrente, poi, contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha affermato che i due soggetti intercettati non avrebbero potuto dire il falso, in forza del fatto che l'indagato fosse figlio di un soggetto apicale come GI AD, omettendo di considerare che, proprio in tali circostanze, gli altri sodali (o ex sodali) possano provare invidia e gelosia reciproca. Nel ricorso, infine, si evidenzia l'assenza di gravi indizi di colpevolezza anche con riferimento al diverso reato associativo sub 2, in ordine al quale il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era alcun elemento in forza del quale poter ritenere che l'indagato facesse parte di tale associazione e che tale associazione fosse stata servente al clan mafioso sub 1). In particolare, dalla lettura del provvedimento impugnato non vi sarebbe un indizio circa il fatto che AD avesse svolto un ruolo nell'associazione ex art. 74 T.U. stup. dimostrativo di consapevole aderenza al patto mafioso.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 74, comma 2, T.U. stup. e 416-bis.1 cod. pen., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi erano indizi a carico di AD circa il suo coinvolgimento nella distribuzione della sostanza stupefacente in forma associativa, posto che l'unico episodio contestato, per quantità di sostanza stupefacente coinvolta (rispetto alle notevoli quantità contestate all'associazione), non era idoneo a provare l'inserimento dello stesso in una rete associativa.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 273, comma 2, cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era alcun elemento in forza del quale poter ritenere sussistente la circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa in relazione al reato ex art. 74 T.U. stup.
2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,