Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 19024

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I prodotti alimentari preconfezionati di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, a norma dell'art. 1 dello stesso decreto devono essere provvisti di etichettatura e delle prescritte indicazioni solo se destinati ad essere presentati come tali al consumatore ed alle collettività, e non anche qualora il ristoratore, dopo averli debitamente conservati, li impieghi per confezionare altro e diverso prodotto (fattispecie relativa a buste contenenti cotolette di pollo scongelate rinvenute in un autogrill, destinate - come ritenuto dal giudice di merito - non direttamente alla vendita al pubblico, ma al confezionamento di panini ed altro).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 19024
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19024
Data del deposito : 12 dicembre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G L - Presidente -
Dott. G M - Consigliere -
Dott. Giuseppe V.A. MAGNO - Consigliere -
Dott. S D A - Consigliere -
Dott. B S M - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PASTORE FRANCESCO, in proprio e nella qualità di Gestore dell'AUTOGRILL DOLMEN di B, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI SANTISSIMI QUATTRO

56, presso l'avvocato F T, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, giusta procura in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
U B, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.

MANTEGAZZA

24, presso l'avvocato L G, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, giusta mandato a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1065/00 del Tribunale di TRANI, depositata il 10/07/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2003 dal Consigliere Dott. B S M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R C che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20/1/2000, P F, in proprio e quale responsabile dell'Autogrill con sede in Bisceglie sulla A/14, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Trani avverso il provvedimento n. 4/99 emesso dall'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (U.P.I.C.A.) di Bari avente ad oggetto la confisca di kg 15 di cotolette di pollo poste in due buste e di kg 2,5 di cotolette scongelate perché totalmente prive di etichettatura e di indicazioni in violazione dell'art. 14 del D. lgs n. 109/92. Il Pastore era stato ritenuto altresì responsabile per aver esibito agli Ispettori solo un documento fiscale privo delle indicazioni di cui all'art. 3 del D. lgs in questione, omettendo di dimostrare l'imballaggio globale dei prodotti preconfezionati presenti nei congelatori. Deduceva l'opponente che nessuna notifica della violazione amministrativa e del sequestro era mai stata effettuata al legale rappresentante dell'Autogrill s.p.a., proprietario del punto vendita e dei prodotti sequestrati e che la normativa soprarichiamata non era applicabile ai ristoranti.
Con altro ricorso depositato il 25/1/2000, Rossetti Luca, quale legale rappresentante dell'Autogrill s.p.a. proponeva opposizione avverso detta ordinanza di confisca.
L'adito Tribunale, in persona di Giudice unico, riuniti i ricorsi e costituitasi l'U.P.I.C.A, dichiarava con la decisione in esame inammissibile l'opposizione proposta dall'Autogrill s.p.a. e rigettava quella proposta dal Pastore, confermando il provvedimento di confisca.
Sosteneva il Tribunale che l'Autogrill s.p.a., in quanto non destinatario di alcuna ordinanza di confisca, non era legittimata alla proposizione del ricorso ex art. 22 l. n. 689/81 e che la responsabilità del Pastore era da ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 14, quinto, sesto e settimo comma, del D. lgs n. 109/92 in tema di detenzione di prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettività, tra le quali rientrano, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera E, di detto decreto anche i ristoranti. Ricorre per cassazione, con unico ed articolato motivo, il Pastore;

resiste con controricorso l'U.P.I.C.A., con cui, si deduce la nullità del ricorso in quanto notificato ad "ente inesistente" per essere state attribuite, ai sensi degli artt. 20 e 50 del D. lgs. n.112/98, alle camere di commercio, industria artigianato ed
agricoltura le funzioni esercitate dai soppressi uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, adducendo violazione dell'art. 360 n.3 c.p.c. in relazione al D. lgs 109/92, si censura l'impugnata
decisione laddove ritiene sussistente la contestata violazione in quanto "è necessario per l'autorità amministrativa poter risalire a detti dati attraverso il relativo documento commerciale e l'imballaggio globale della merce" e ciò per evitare che "una volta introdotto un prodotto alimentare in una collettività sia possibile eludere qualsivoglia controllo, ad esempio sulla provenienza, sulle modalità di conservazione, sulla scadenza del prodotto utilizzato". Preliminarmente, deve rilevarsi infondata l'eccezione di nullità del ricorso, di cui al controricorso, per difetto di notifica:
quest'ultima, infatti, risulta effettuata presso l'U.P.I.C.A. di Bari in persona del legale rappresentante pro - tempore, da intendersi quale ufficio, indipendentemente dalla sua formale "soppressione", ancora inserito da un punto di vista strutturale ed organico nel nuovo ente ad esso subentrato, tale da farlo ritenere quale, comunque, funzionalmente collegato alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari e non certo "ente inesistente".
Quanto al ricorso deve osservarsi che lo stesso è fondato e merita accoglimento.
La merce in oggetto (cotolette di pollo preconfezionate), conservata in frigo congelatore presso la stazione di servizio Autogrill sita in Bisceglie sull'autostrada A14, è stata ritenuta priva di etichettatura e di indicazioni, in violazione dell'art. 14 della D. lgs. n. 102/92, senza che il Tribunale di Trani prende in
considerazione la decisiva circostanza (per quanto risulta dalla lettura degli atti consentita nella presente sede) che la stessa era destinata non direttamente alla vendita al pubblico ma al confezionamento di ulteriori prodotti (panini ed altro). Deve, quindi, ritenersi che censurabile è la decisione impugnata laddove, per quanto previsto dall'art. 1 del suddetto Decreto legislativo, non rileva che il prodotto alimentare preconfezionato deve essere dotato delle previste indicazioni solo se "presentato" come tale al consumatore ed alla collettività e che l'obbligo di etichettarlo non sussiste qualora il ristoratore, dopo averlo debitamente conservato, lo impieghi nel confezionamento di altro e diverso prodotto (così come ritenuto dallo stesso Tribunale). Non essendo necessari ulteriori accertamenti, ritiene il Collegio di poter decidere la presente controversia ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo l'opposizione.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

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