Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/10/2024, n. 27651
Sentenza
24 ottobre 2024
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24 ottobre 2024
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Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica quando il mancato pagamento di un tributo è imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del cit. d.lgs., nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto imputabile agli amministratori la mancata tenuta delle scritture contabili e non applicabile la causa di non punibilità derivante dalla condotta omissiva del commercialista, al quale era stata affidata la contabilità, trattandosi di violazione talmente macroscopica da non poter sfuggire neanche ad un sommario controllo dei compiti affidati al professionista).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 20645/2016 Numero sezionale 1103/2024 Numero di raccolta generale 27651/2024 Data pubblicazione 24/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IRAP, IRPEG, IVA ACCERTAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ETTORE CIRILLO Presidente MICHELE CATALDI Consigliere r.g. 20645/2016 LUCIANO CIAFARDINI Consigliere UD.02/10/2024 PU RICCARDO ROSETTI Consigliere rel. ROSANNA ANGARANO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20645/2016 R.G. proposto da: SOCIETA' 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Denis in virtù di mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Bartoli in Roma, Viale Carso n. 34; – ricorrente–
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente– avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 1879/49/2016 depositata il 04/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere Riccardo Rosetti;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto;
rilevato che nessuno è comparso all'udienza per la parte ricorrente per la quale valgono comunque le conclusioni di cui al ricorso;
Numero registro generale 20645/2016 Numero sezionale 1103/2024 udito l'Avv. Erica Farinelli dell'Avvocatura generale dello Stato per Numero di raccolta generale 27651/2024 la resistente Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del Data pubblicazione 24/10/2024 ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. L'Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, notificò alla Società 2000 s.r.l. due avvisi di accertamento, l'uno recante n. T9503EC01994/2014 per l'anno di imposta 2010 e l'altro, recante n. T9503EC02027/2014 per l'anno di imposta 2011 con i quali l'Ufficio determinava un maggior reddito di impresa rispettivamente di euro 664.374,00 per l'anno di imposta 2010 e di euro 379.728,00 per l'anno di imposta 2011 con conseguenti maggiori Ires, Irap, Iva e sanzioni.
2. La società impugnava entrambi gli atti di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, riuniti i ricorsi, li respingeva con la sentenza 5545/23/2015 del 18/06/15. 3. La società proponeva appello avverso la sentenza di primo grado;
l'Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione. L'adita Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 1879/49/16 del 04/04/2016, respingeva l'impugnazione.
4. La società 2000 s.r.l. ricorre avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano affidando l'impugnazione a tre motivi:
5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
6. Fissata la pubblica udienza il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte chiedendo respingersi integralmente il ricorso.
7. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 02/10/2024 e trattenuto in decisione sulle conclusioni innanzi riportate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, 2 di 7 Numero registro generale 20645/2016 Numero sezionale 1103/2024 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.. La Numero di raccolta generale 27651/2024 ricorrente critica, in particolare, la sentenza impugnata nella parte Data pubblicazione 24/10/2024 in cui avrebbe errato nel ritenere che le contestazioni mosse alla Società 2000 s.r.l. fossero autonome rispetto a quelle spiegate nei confronti della Jesse s.r.l., e cioè della società che, secondo l'accertamento fiscale, aveva ceduto alla società ricorrente merce senza emissione di fattura negli anni dal 2007 al 2010, perché al contrario si tratterebbe di un accertamento che illegittimamente aveva addossato alla società contribuente