Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 07594
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la seguente SENTENZA sul ricorso 22095-2017 proposto da: CARUSO ANNA MARIA, DE FAZI SILVIA, DE FAZI ELISABETTA, nella qualità di eredi di DE FAZI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma, via Giambattista Vico, 22, presso lo studio dell'avv. G V che le rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso. - ricorrenti -contro DE FAZI CARLO, elettivamente domiciliato in Roma, viale America 11, presso lo studio dell'avv. M B che lo rappresenta e difende come da procura su foglio unito al controricorso;- controricorrente — e contro DE FAZI DONATELLA E DE FAZI ANDREA, nella qualità di eredi di DE FAZI CLAUDIO, elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico 101, presso lo studio dell'avv. S P che li rappresenta e difende come da procura su foglio unito al controricorso;- controri correnti - nonché contro ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS s.p.a.;- intimata - avverso la sentenza n. 4165/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2022 dal consigliere dr. P P;udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore generale dr. PAOLA D'OVIDIO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, del primo motivo;lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 9/4/2005, C e G D F (quest'ultimo, poi deceduto in corso di giudizio, dante causa delle attuali ricorrenti) convennero in giudizio il loro fratello C chiedendo lo scioglimento e la divisione della comunione ereditaria, costituitasi per morte della madre Maria De Petris prima (il 25 febbraio 1986) e, poi, per morte del padre Cesare De Fazi (il 26 settembre 1994), avente ad oggetto tre appartamenti, al piano primo e secondo dell'immobile in via Vitorchiano 22 in Roma, numero di interno 1, 2 e 3, distinti rispettivamente in catasto al fg1.130, part.11e 128 sub 6, 128 sub 2 e 128 sub 5 e del locale commerciale a piano terra, adibito a panificio, distinto in catasto con la part.128 sub 2 dello stesso fgl. 130, con vani accessori come magazzini e uno spazio di Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -2- manovra antistante, appartenuti in comproprietà ai due genitori. L'appartamento numero di interno 2 era stato gravato da ipoteca iscritta nel 1992 contro tutti i comunisti, a garanzia di un debito del solo C. In data 23 gennaio 1975, inoltre, i tre fratelli avevano acquistato la nuda proprietà, consolidandola alla morte della madre usufruttuaria, di altra unità immobiliare nel Comune di Vallinfreda, iscritto in catasto al fgl 17, p.11a 762 sub 3;anche su questo immobile era stata iscritta ipoteca contro i tre fratelli, nel 1990, in favore della Cassa di risparmio di Roma, a garanzia di un credito dei soli C e C. Con la citazione, C e G chiesero di definire anche i rapporti conseguenti alla preesistente comunione - a titolo contrattuale - su questo immobile. Costituendosi, C non si oppose alla divisione, ma rappresentò che il debito nei confronti della Cassa di risparmio di Roma, garantito dall'appartamento in Vallinfreda, era da imputarsi in parti uguali a lui e al fratello C e che il fratello G aveva occupato l'immobile di via Vitorchiano 22 sin dal 1994. 2. In pendenza di giudizio, l'appartamento numero di interno 2 di via Vitorchiano 22, gravato, come detto, dall'ipoteca iscritta nel 1992, fu oggetto di espropriazione forzata (e trasferito coattivamente con decreto del 15 dicembre 2009), per il debito insoluto del solo C;il prezzo di aggiudicazione fu di Euro 195.000,00 di cui Euro 162,399,48 versati ai creditori ed Euro 32.600,52, attribuito ai comunisti. Anche l'immobile in Vallinfreda fu espropriato e trasferito coattivamente con decreto del 15 dicembre 2009 per il prezzo di Euro 32.000,00 che, tuttavia, fu interamente destinato ai creditori. Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -3- Pure in pendenza del giudizio, con contratto del 4 agosto 2008, i locali commerciali al piano terra di via Vitorchiano 22, già utilizzati da G che vi esercitava la sua impresa, furono concessi, da tutti i coeredi, in locazione alla società Dieffe Pane s.r.l. per la durata di sei anni e con un canone annuo di Euro 36.000,00. 3. Per quel che qui ancora rileva, con sentenza n.14108/2011, il Tribunale di Roma, sulla base della c.t.u. espletata, determinò il valore di ciascuna quota ereditaria in Euro 480.843,33 e, preso atto dell'impossibilità di divisione in natura per il valore evidentemente diseguale del locale commerciale a piano terra dell'immobile in via Vitorchiano 22 in Roma, adibito a panificio, con i vani accessori come magazzini e lo spazio di manovra antistante, attribuì, congiuntamente e pro indiviso, alle eredi di G, questo bene e l'appartamento al piano primo e secondo dello stesso immobile, distinto in catasto al fg1.130, part.11a 128 sub 6;impose loro, pertanto, il pagamento di un conguaglio di Euro 480.843,33 in favore di C ed Euro 132.295,83 in favore di C;attribuì a C l'appartamento al piano primo e secondo dell'immobile in via Vitorchiano 22 in Roma, distinto in catasto al fg1.130, part.11a 128 sub 5, con il suddetto diritto al conguaglio da pagarsi dalle eredi di G;infine, non residuando beni in natura, stabilì la quota di C nel conguaglio in denaro pure dovuto dalle eredi di G. In particolare, per determinare l'ammontare di ciascuna quota il primo giudice fissò il valore dei due appartamenti e del locale commerciale secondo le conclusioni del c.t.u. nominato e, pertanto, in Euro 367.290,00 il valore dell'appartamento interno 1 (p.11a 128 sub 6), in Euro 348.547,50 l'appartamento interno 3 (p.11a 128 sub 5) e in Euro 726.692,50 il locale commerciale e gli accessori. Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -4- Escluse, invece, dal calcolo della massa ereditaria il valore dell'appartamento numero interno 2, in quanto espropriato, anche quanto al prezzo residuo dell'espropriazione, pari ad Euro 32.600,52, rimasto ai coeredi, rimarcando la mancanza di indicazioni sulla collocazione di questo denaro e di richieste specifiche su di esso. Quanto ai due appartamenti espropriati, quello all'interno 2 di via Vitorchiano 22 e quello in Vallinfreda, escluse che ai rapporti tra gli ex comproprietari datori di ipoteca operasse l'art. 724 cod.civ., perché questa norma disciplina la diversa ipotesi in cui l'erede fosse debitore verso il defunto o sia debitore verso i coeredi in dipendenza della gestione della comunione ereditaria: i crediti dei terzi datori di ipoteca, seppure coeredi, costituivano, invece, crediti di regresso ex art. 2871 cod.civ.. Considerò, pertanto, relativamente all'appartamento int. 2 dell'immobile in via Vitorchiano 22, ai fini di quantificare le somme dovute in regresso dal debitore esecutato C agli altri fratelli datori di ipoteca, soltanto il valore della parte del prezzo di aggiudicazione dell'immobile versata ai creditori, pari ad Euro 162,399,48 e riconobbe perciò come dovuto in regresso da C a ciascun fratello un terzo di questa somma, oltre interessi dalla data dell'aggiudicazione, avvenuta il 20/10/04. Ugualmente, quanto all'appartamento in Vallinfreda, ai fini di quantificare le somme dovute in regresso dai debitori esecutati C e C al fratello datore di ipoteca G, il valore del prezzo di aggiudicazione interamente versato ai creditori, pari ad Euro 32.000,00, riconoscendo come dovuto in regresso da C e da C al fratello G un terzo di questa somma, oltre interessi dalla data dell'aggiudicazione. Liquidò, quindi, in Euro 230.189,59 il valore globale del godimento dell'immobile a piano terra in via Vitorchiano 22, Ric. 2017 n. 22095 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -5- quantificandolo in riferimento ad un canone di locazione teorico, percepito sul libero mercato, con decorrenza, in mancanza di un'apposita domanda di prelevamento o di incremento di quota, a far data dalla domanda giudiziale (aprile 2005) sino al momento in cui il bene era stato locato da tutti i coeredi (settembre 2008), in mancanza di prova di una richiesta dei comunisti non in possesso del suddetto cespite, proposta prima dell'inizio della lite, di pervenire ad un uso diverso della cosa comune. Così stabilite le somme dovute e spettanti, operata la compensazione tra i debiti per l'uso esclusivo e i crediti in regresso, stabilì che le eredi di G versassero a C Euro 8.817,89, pari alla differenza tra il maggior valore di quanto dovuto per l'occupazione dei locali (Euro 76.729,86) e il minor valore dei crediti di regresso verso di lui (Euro 62.467,44 per espropriazione dell'immobile in Roma ed Euro 5.444,53 per le espropriazione dell'immobile di Vallinfreda), nonché a C Euro 71.285,33, pari alla differenza tra il maggior valore di quanto dovuto per l'occupazione dei locali (Euro 76.729,86) e il minor valore dei crediti di regresso verso di lui (Euro 5.444,53 per le espropriazione dell'immobile di Vallinfreda);infine, liquidò in Euro 62.467,44 il debito di C verso C in regresso per l'espropriazione dell'immobile in Roma.
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