Cass. pen., sez. V, sentenza 04/08/2021, n. 30562

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/08/2021, n. 30562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30562
Data del deposito : 4 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: DE ANGELIS LAURA nato a FRASCATI il 16/02/1962 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere R P;
lette/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza emessa in data 19.2.2021 il Tribunale di Ancona, Sezione Riesame, ha confermato l'ordinanza di sequestro conservativo emessa dal locale G.U.P. il 3.2.2021 ai sensi dell'art. 316/2 c.p.p. su richiesta della curatela, fallimentare della M.I.T. s.p.a. in danno di D A L, per diversi 'fatti di bancarotta distrattiva commessi in concorso con P C, amministratore della M.I.T. s.p.a., per la somma complessiva pari ad € 500.000. In particolare, il G.U.P. ha ritenuto la gravità indiziaria e la sussistenza del periculum considerando l'incapienza del patrimonio immobiliare dell'imputata rispetto all'entità del credito vantato dalla parte civile.

2.Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la D A, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to A R, deducendo la violazione di legge in conseguenza dell'erronea applicazione dei presupposti legittimanti l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo;
in particolare, il provvedimento del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con la questione sottoposta al suo esame, relativa alla legittimazione dei giudice procedente a pronunciarsi sulla richiesta di sequestro a fronte dell'intervenuto accordo di patteggiamento tra le parti;
il GUP ha disposto il sequestro in data 3.2.21, successivamente all'accordo tra la D A e la Procura (raggiunto in data 18.1.21), pertanto gli era impedito procedere a valutazioni in ordine al risarcimento del danno ed alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di cautele reali, non potendo svolgere quel sindacato indicato in più pronunce di legittimità, secondo cui il giudice di merito deve effettuare una delibazione sulla pretesa risarcitoria fatta valere dalla parte civile con la costituzione nel processo penale;
in definitiva, in ragione dell'accordo raggiunto, il Giudice aveva un limitato ambito discrezionale di decisione in relazione alla posizione della parte civile, con possibilità di valutare solo la condanna dell'imputata al rimborso delle spese di giudizio con la sentenza di patteggiamento.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Vincenzo Senatore, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento. LI1 tema che pone il presente ricorso attiene alla possibilità per il giudice di disporre il sequestro conservativo, laddove sia stato investito di una richiesta di patteggiamento, nonché ai limiti della sua cognizione in proposito.

2.11 ricorrente, con argomentazioni non compiutamente lineari, pare ritenere che in presenza di una rìchìesta e, quindi, dì un accordo ex art. 444 c.p.p. il giudice non possa emettere il provvedimento di sequestro conservativo, ma tale interpretazione va subito detto che non risulta suffragata da alcun dato normativo o giurisprudenziale.
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