Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/05/2019, n. 13913
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e C.C. 29/05/18 ORDINANZA sul ricorso proposto da Comune di Lariano, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 126, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso, dall'avv. C U (p.e.c. carlo.usai@oav.legalmail.it ;fax n. 06/9635811);- ricorrente - nei confronti di R F, in proprio, domiciliato presso il suo studio in Lariano, via Napoli 78/A, con indicazione per le comunicazioni relative al processo del fax n. 06/96491100 della p.e.c. roberto.ficcardi@oav.legalmail.it ;-controricorrente - avverso la sentenza n. 1957/2014, emessa il 6 ottobre 2014 e depositata in data 8 ottobre 2014 R.G. n. 5448/2013;letta la requisitoria scritta del P.G. cons. L C che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. G B;RILEVATO CHE 1. L'avvocato R F ha con ricorso depositato il 23 luglio 2012 ha chiesto l'emanazione di decreto ingiuntivo per l'importo di 4.292,40 euro, oltre interessi, quale differenza fra il compenso vantato per la sua attività professionale svolta a favore del Comune e la somma corrisposta da quest'ultimo pari a 5.305,58 euro. L'attività svolta derivava da una determinazione del responsabile dell'area amministrativa del Comune di Lariano (n. 242 del 1 giugno 2006) che prevedeva la copertura finanziaria all'esito dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 e previa trasmissione del progetto di parcella da parte del legale, corredato da parere di congruità espresso dall'Ordine degli Avvocati di Velletri. Il ricorso è stato accolto dal Giudice di pace che ha emesso decreto ingiuntivo n. 381/2012 per l'imposto richiesto. 2. Il Comune di Lariano ha proposto opposizione sostenendo che il pagamento effettuato rappresentava il compenso integrale spettante all'avvocato F.3. Il Giudice di pace di Velletri, con sentenza n. 721/2013, ha accolto l'opposizione del Comune di Lariano e l'avvocato F ha impugnato tale decisione ribadendo che in assenza di pattuizione sull'entità del compenso la sua determinazione doveva essere fatta sulla base delle tariffe forensi vigenti all'epoca della prestazione professionale (nella specie il D.M. 8.4.2004 n. 127). 4. Il Comune di Lariano si è costituito davanti al Tribunale di Velletri eccependo la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché la invalidità dell'atto di conferimento dell'incarico professionale per mancanza di forma scritta quanto alla determinazione del compenso. 5. Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 1957/2014 ha accolto l'appello e dichiarato la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 381/2012 del Giudice di pace di Velletri. 6. Ricorre per cassazione il Comune di Lariano deducendo violazione di legge - nullità rilevabile di ufficio, ex artt. 284 e 288 del R.D. n. 383/1934 - art. 23 L. 144/1989 - art. 55 L. 142/1990 - art. 6 L. 127/1997 - art. 191 T.U.E.L., del conferimento dell'incarico e della determinazione del responsabile dell'area amministrativa del Comune di Lariano n. 242 del 1 giugno 2006. 7. Si difende con controricorso l'avvocato F.8. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione con requisitoria scritta a firma del Sostituto Procuratore Generale cons. L C, chiede il rigetto del ricorso.
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