Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13713

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13713
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13713
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TIMPANARO ROBERTO nato a ENNA il 26/12/1960 CICIRIELLO ROBERTO nato a TORINO il 18/01/1980 avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere S D P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, decidendo sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 7 luglio 2017, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato T R mentre ha parzialmente riformato quello formulato nei confronti dell'imputato C R, dichiarando l'estinzione di alcuni dei reati originariamente contestati per prescrizione e rideterminando le pene inflitte, in ordine ai reati di cui agli artt. 55, comma 9, d. Igs. 231/2007 e 640 ter cod. pen.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato T R deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 55, comma 9, d. Igs. 231/2007, 640 ter cod. pen., nonché vizio della motivazione, con riguardo all'errata applicazione dei principi in materia di concorso di persone nel reato;
la sentenza impugnata, reiterando gli errori già denunciati con l'atto di appello, aveva affermato la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato, in assenza di prove sull'effettiva realizzazione di condotte tipiche, senza individuare il contributo fornito (se morale o materiale), omettendo di accertare la rilevanza in termini di influenza causale sui fatti di reato degli elementi individuati attraverso le intercettazioni, non rilevando che il coefficiente psicologico della consapevolezza del genitore rispetto alle condotte illecite del figlio avrebbe potuto consentire di ravvisare al più un (irrilevante) concorso colposo nel fatto doloso altrui, ovvero una condizione di mera connivenza non punibile.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 640 ter cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione giuridica operata dai giudici di merito relativamente alle condotte di uso indebito delle carte clonate;
pacifica la circostanza della realizzazione delle carte clonate, integrante la fattispecie di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. 231/2007, la successiva condotta realizzata mediante l'utilizzo di quelle carte, per conseguire il profitto dell'erogazione fraudolenta di carburante, non poteva essere qualificata quale fattispecie di cui all'art. 640 ter cod. pen., che ha invece ad oggetto quale profitto l'illecito impossessamento di dati informatici, evento che evidentemente deve precedere la realizzazione dello strumento elettronico, eseguita clonando altra carta effettivamente esistente.

3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato C deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alle norme penali contestate, essendo stata affermata una responsabilità di tipo oggettivo a carico dell'imputato, in presenza di isolati elementi (i risultati dell'attività di perquisizione;
il contenuto di scarne comunicazioni intercettate), del tutto inidonei a fornire la dimostrazione dell'effettiva partecipazione nella commissione dei reati contestati - partecipazione smentita dalle dichiarazioni del ricorrente di aver solo ingenuamente prestato fiducia al correo che gli aveva affidato un borsone, al cui interno era stato rinvenuto il materiale illecito destinato alla clonazione di strumenti elettronici di pagamento - ;
altrettanto errata e contraria ai principi cardine del processo penale l'evidente inversione dell'onere della prova, avendo ascritto al ricorrente le condotte di reato per l'asserita mancanza di giustificazione fornite dal C in relazione alle attrezzature rinvenute, mancando comunque il necessario dato oggettivo della disponibilità delle carte clonate indicate nei capi di imputazione (disponibilità desunta, in modo illogico ed errato, dal ritrovamento di alcuni scontrini per operazioni effettuate presso impianti di distribuzione di carburanti).

4. In data 24 gennaio 2023 il difensore di T R ha inviato a mezzo pec motivi nuovi con i quali ha ribadito le censure riguardanti l'errata applicazione della disposizione dell'art. 640 ter c.p. e il conseguente vizio di motivazione, dovendosi escludere nelle fattispecie esaminate il concorso tra i reati di indebito utilizzo degli strumenti informatici e di truffa informatica, difettando il presupposto della fattispecie punita dall'art. 640 ter cod. pen. (in ragione della totale assenza di motivazione sul punto), ossia l'oggetto del delitto da individuarsi esclusivamente nei codici informatici indispensabili per effettuare gli indebiti prelievi, non rilevando invece il solo impiego della carta clonata.

5. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
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