Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 19/10/2017, n. 24765

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L’art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretata nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell’obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità, posta, da un lato, la difficoltà di distinguere ontologicamente tra attività manuale e intellettuale e, dall’altro, la necessità di attribuire alla disposizione anzidetta un significato coerente con le finalità protettive dell’assicurazione, la quale – ai sensi dell’art. 38 Cost. – non è tanto volta a prevenire il rischio del verificarsi dell’evento lesivo, quanto piuttosto a tutelare la situazione di bisogno riveniente da quest’ultimo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 19/10/2017, n. 24765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24765
Data del deposito : 19 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

247 65/1 7 19 OTT 2017 AULA 'B' T T I R I D E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto T N E S E H SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8032/2012 - Presidente - Cron. 24765 Dott. ENRICA D'ANTONIO T S I G E R E T - Rep. Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO N E S E Consigliere Ud. 05/07/2017 Dott. ROBERTO RIVERSO CC Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere Rel. Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO I ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8032-2012 proposto da: [...], PR SS C.F. elettivamente domiciliato in ROMA, CLIVO DI CINNA 196, presso lo studio dell'avvocato LILIANA SALEMME, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE I.N.A.I.L

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in 2017 persona del legale rappresentante pro tempore, 3102 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE studio degli avvocati LUCIA PUGLISI,144, presso lo LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
avverso la sentenza n. di ROMA, depositata il controricorrente 7047/2010 della CORTE D'APPELLO 24/03/2011 R.G.N. 5924/2004. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 24.3.2011, la Corte d'appello di Roma ha confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di ES RO volta a conseguire le prestazioni previdenziali dovutegli per l'infortunio occorsogli in data 25.7.1996;
che avverso tale pronuncia ES RO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura illustrati con memoria;
che l'INAIL ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO che, con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che, non essendo stato tempestivamente dedotto da parte ricorrente lo svolgimento di attività manuale, la prova testimoniale pur disposta dal collegio non avrebbe potuto supplire alla deficienza dell'allegazione in fatto;
che, con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 437, 214-216 c.p.c. e 2113 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale attribuito rilievo decisivo ad una dichiarazione concernente le modalità con cui era avvenuto l'infortunio che il ricorrente, viceversa, aveva tempestivamente disconosciuto;
che, con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 Cost., 1 e 4, T.U. n. 1124/1965, nonché di vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che le attività svolte dal ricorrente non fossero manuali nel senso voluto dalle disposizioni citate e comunque per non aver ritenuto che il lavoratore assicurato dovesse essere tutelato per qualunque rischio riconducibile all'attività svolta;
che, con riguardo al primo motivo, è sufficiente ricordare

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