Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2023, n. 20884

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/05/2023, n. 20884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20884
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANCHI GIANFRANCO nato a TORTORETO il 19/07/1949 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA G, che ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica della difesa, che ha insistito nei motivi di ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/4/2018 la Corte di Appello di Ancona riformava parzialmente la pronuncia di primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Pesaro il 12/12/2016 assolvendo F G dal reato di truffa aggravata di cui al capo c) perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., riducendo la pena finale inflitta, riconoscendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, riducendo l'importo di denaro oggetto della confisca e revocando le statuizioni civili. Rigettati gli appelli proposti delle parti sugli altri capi, confermava nel resto la pronuncia con la quale il F era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 314 comma 1 cod. pen. (capo a), 81 e 476 cod. pen. (capo b), 81 cpv. e 640 cpv. n. 1 cod. pen. (capi g ed I).

2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona che l'imputato e questa Corte di legittimità, con sentenza del 20/3/2019, rigettava il ricorso proposto nell'interesse del F ed accoglieva quello del Procuratore Generale in relazione alle statuizioni afferenti i capi c) ed h) della rubrica, annullando sul punto la sentenza della Corte territoriale, alla quale rinviava per nuovo esame.

3. Decidendo in sede di rinvio, la Corte di appello di Ancona dichiarava il F colpevole anche dei reati di cui ai capi c) ed h), limitatamente alle condotte del settembre 2003, ed aumentava la pena già inflitta al predetto dalla stessa Corte di appello, già operata la diminuzione per il rito abbreviato, ad anni due e mesi tre di reclusione. Dichiarava, invece, non doversi procedere in relazione alle precedenti condotte contestate ai capi c) ed h) per essere le stesse estinte per prescrizione, riquantificava la già disposta confisca, revocava i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonché le statuizioni civili, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello in sede di rinvio ha proposte nuovo ricorso per cassazione il F, articolandolo in tre motivi di impugnazione:

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 25 Cost., 43 e 640 cod. pen. e 627 cod. proc. pen. per aver ritenuto la Corte territoriale che il giudizio di rinvio fosse devoluto solo sulla questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e non anche sulla questione dell'offensività o meno del danno patrimoniale arrecato dalla condotta ascritta al F e sul tema della sussistenza dell'elemento psicologico. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto essersi formato il giudicato in ordine alla sussistenza del reato contestato, ritenendo da verificare solo la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., peraltro in contraddizione con la declaratoria di prescrizione di tutti i fatti contestati ad esclusione dei "tre episodi posti in essere nel settembre 2013".
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