Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2023, n. 21109
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Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da 1. P F, nato a Vigodarzere il 24/08/1960 2. G M, nato a Padova il 22/06/1961 3. A B, nato a Padova il 19/08/1966 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 15/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, P S;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dei ricorsi lette le conclusioni dell'avv. S M, difensore di F P e M G, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata lette le conclusioni dell'avv. E D T, difensore di B A, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la sentenza con cui A B, P F e G M sono stati condannati per i reati di falso ideologico in atto pubblico (capo B, in esso assorbito il delitto di abuso d'ufficio di cui al capo a) e di truffa aggravata (capo C) quanto ai fatti commessi successivamente al 29.7.2013, ma ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati commessi dal 17.4.2012 al 29.7.2013. P F, commissario della polizia locale di Padova, in servizio presso il reparto procedure sanzionatorie, G M, vice commissario in servizio con funzioni di addetto allo sportello, e A B, comandante della polizia locale di Abano Terme, con ruolo di istigatore: - potendo accedere al sistema informatico di gestione delle sanzioni amministrative e, in particolare, ai fascicoli sanzionatori relativi ai verbali della Polizia locale, avrebbero archiviato dodici verbali a carico della ditta Domina carrozzeria - di cui era titolare D N, coimputato - inserendo, su richiesta di A, falsamente nel sistema, in alcuni casi, il codice 99 (pagato) e in altri casi il codice 45 (illecito insussistente);
-con la condotta indicata, attraverso la archiviazione delle contravvenzioni, avrebbero procurando un indebito vantaggio a Destro, con danno per l'amministrazione comunale.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione M G e F P articolando otto motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo b) (falso in atto pubblico). La Corte, pur ritenendo che l'inserimento nel sistema dei codici indicati non avrebbe - di per sé - una funzione giustificativa o certificativa o di attestazione, avrebbe tuttavia ritenuto sussistente, richiamando precedenti giurisprudenziali, l'elemento oggettivo del reato di falso ideologico in quanto la nozione di atto pubblico comprenderebbe anche gli atti c.d. interni;
secondo la Corte, sarebbero state commesse nella specie condotte di alterazione del sistema informatico, che, pur lasciando quiescente il sistema e tale da poter essere "ripreso" previo "sblocco" dei relativi verbali, avrebbero tuttavia interrotto il normale iter procedurale relativo al verbale di ognuna delle contravvenzioni. Assume il ricorrente che nel caso di specie non sarebbe stata fatta una corretta applicazione degli artt. 479 - 491 bis cod. pen. Si evidenzia come, secondo la Corte di cassazione, gli atti interni assumano rilievo ai fini della falsificazione solo se abbiano rilevanza nell'ambito del procedimento strumentale al provvedimento finale. Nel caso di specie, detta condizione non sussisterebbe e i Giudici di merito avrebbero errato sulla natura del sistema informatico e sui servizi da questo forniti;
detto sistema: a) assicurerebbe la registrazione cronologica dei verbali e l'attribuzione del relativo numero di protocollo;
b) supporterebbe la gestione materiale della procedura amministrativa sanzionatoria relative alle contravvenzioni, anche a quelle del Codice della strada;
strada;
c) prevedrebbe l'acquisizione della copia digitale dei verbali e degli atti della procedura, come ad esempio notifiche, bollettini di pagamento ecc.In questa seconda fase, si argomenta, i verbali, diversamente da quanto accadeva in passato, non sarebbero gestiti attraverso raccoglitori, ma inserendo la copia digitale dell'atto nel sistema e attribuendole un determinato stato mediante l'attribuzione di codici. L'attribuzione dei codici 99- 45, si aggiunge, introdurrebbeizo un blocco informatico e produrrebbe w gli stessi effetti
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da 1. P F, nato a Vigodarzere il 24/08/1960 2. G M, nato a Padova il 22/06/1961 3. A B, nato a Padova il 19/08/1966 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 15/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, P S;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dei ricorsi lette le conclusioni dell'avv. S M, difensore di F P e M G, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata lette le conclusioni dell'avv. E D T, difensore di B A, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la sentenza con cui A B, P F e G M sono stati condannati per i reati di falso ideologico in atto pubblico (capo B, in esso assorbito il delitto di abuso d'ufficio di cui al capo a) e di truffa aggravata (capo C) quanto ai fatti commessi successivamente al 29.7.2013, ma ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati commessi dal 17.4.2012 al 29.7.2013. P F, commissario della polizia locale di Padova, in servizio presso il reparto procedure sanzionatorie, G M, vice commissario in servizio con funzioni di addetto allo sportello, e A B, comandante della polizia locale di Abano Terme, con ruolo di istigatore: - potendo accedere al sistema informatico di gestione delle sanzioni amministrative e, in particolare, ai fascicoli sanzionatori relativi ai verbali della Polizia locale, avrebbero archiviato dodici verbali a carico della ditta Domina carrozzeria - di cui era titolare D N, coimputato - inserendo, su richiesta di A, falsamente nel sistema, in alcuni casi, il codice 99 (pagato) e in altri casi il codice 45 (illecito insussistente);
-con la condotta indicata, attraverso la archiviazione delle contravvenzioni, avrebbero procurando un indebito vantaggio a Destro, con danno per l'amministrazione comunale.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione M G e F P articolando otto motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo b) (falso in atto pubblico). La Corte, pur ritenendo che l'inserimento nel sistema dei codici indicati non avrebbe - di per sé - una funzione giustificativa o certificativa o di attestazione, avrebbe tuttavia ritenuto sussistente, richiamando precedenti giurisprudenziali, l'elemento oggettivo del reato di falso ideologico in quanto la nozione di atto pubblico comprenderebbe anche gli atti c.d. interni;
secondo la Corte, sarebbero state commesse nella specie condotte di alterazione del sistema informatico, che, pur lasciando quiescente il sistema e tale da poter essere "ripreso" previo "sblocco" dei relativi verbali, avrebbero tuttavia interrotto il normale iter procedurale relativo al verbale di ognuna delle contravvenzioni. Assume il ricorrente che nel caso di specie non sarebbe stata fatta una corretta applicazione degli artt. 479 - 491 bis cod. pen. Si evidenzia come, secondo la Corte di cassazione, gli atti interni assumano rilievo ai fini della falsificazione solo se abbiano rilevanza nell'ambito del procedimento strumentale al provvedimento finale. Nel caso di specie, detta condizione non sussisterebbe e i Giudici di merito avrebbero errato sulla natura del sistema informatico e sui servizi da questo forniti;
detto sistema: a) assicurerebbe la registrazione cronologica dei verbali e l'attribuzione del relativo numero di protocollo;
b) supporterebbe la gestione materiale della procedura amministrativa sanzionatoria relative alle contravvenzioni, anche a quelle del Codice della strada;
strada;
c) prevedrebbe l'acquisizione della copia digitale dei verbali e degli atti della procedura, come ad esempio notifiche, bollettini di pagamento ecc.In questa seconda fase, si argomenta, i verbali, diversamente da quanto accadeva in passato, non sarebbero gestiti attraverso raccoglitori, ma inserendo la copia digitale dell'atto nel sistema e attribuendole un determinato stato mediante l'attribuzione di codici. L'attribuzione dei codici 99- 45, si aggiunge, introdurrebbeizo un blocco informatico e produrrebbe w gli stessi effetti
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