Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2004, n. 11457

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2004, n. 11457
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11457
Data del deposito : 19 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, N V, S S, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
Z E, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato D C, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro
LESIZZA ANNA;

- intimata -
avverso la sentenza n. 138/01 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 27/10/01 - R.G.N. 245/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/02/04 dal Consigliere Dott. A C;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di Udine, depositati il 20 marzo 1997 e il 20 gennaio 1998, Ester Zoratti e A L, titolari ciascuna di due pensioni a carico dell'INPS, lamentavano che la pensione di reversibilità, all'atto della perdita di ogni diritto dei figli ad una quota della stessa, non era stata riliquidata sin dall'inizio (dalla morte del coniuge), ma al momento dell'uscita dei contitolari. Deducendo la illegittimità di un tale sistema di ricalcolo, chiedevano la condanna dell'INPS ad una corretta riliquidazione. L'Istituto previdenziale si costituiva in entrambi i giudizi e si opponeva alle domande.
Riuniti i procedimenti per ragioni di connessione, con sentenza del 24 febbraio/23 giugno 2000 il giudice unico di primo grado accoglieva le domande.
L'appello dell'Istituto, cui resistevano le pensionate,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi