Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/10/2012, n. 16783

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In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la previsione della sola decadenza dall'azione giudiziale per ottenere l'equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa dell'irragionevole durata del processo, contenuta nell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell'ordinario termine di prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell'art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche una lettura dell'art. 2967 cod. civ. coerente con la rubrica dell'art. 2964 cod. civ., che postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza; inoltre, in tal senso depone, oltre all'incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l'operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultredecennale nella definizione del processo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/10/2012, n. 16783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16783
Data del deposito : 2 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente Sez. -
Dott. S G - rel. Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24472/2009 proposto da:
M G, M FO, entrambi nella qualità di eredi di M G, M F (nata a Messina il 10.12.1924), M S, M G, migliardo giovanni, migliardo f (nata a Messina il 21.12.1931), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell'avvocato R R, rappresentati e difesi dall'avvocato R B, per delega a margine del ricorso;



- ricorrenti -


contro
MSTERO DELLA GUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- controricorrente -


avverso il decreto n. 195/2008 della CORTE D'APPELLO di REGGO CALABRIA, depositata il 10/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. GUSEPPE SALMÈ;

uditi gli avvocati Carlo DE PORCELLINIS per delega dell'avvocato Bruno Russo, Melania NICOLI dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
G Migliardo (nato a Messina il 2 febbraio 1922), M G e F, S Migliardo, in proprio e nella qualità di erede di giacomo migliardo, e migliardo giovanni (nato a Messina il 3 luglio 1923), con ricorso del 12 febbraio 2008 hanno chiesto alla corte d'appello di Reggio Calabria la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell'equo indennizzo per il pregiudizio subito per l'irragionevole durata di una causa avente ad oggetto diritti condominiali iniziata davanti al tribunale di Messina con atto di citazione del 15, 16 e 18 maggio 1981 definito con sentenza del 6 ottobre 2005, ancora pendente in appello.
L'amministrazione ha eccepito la prescrizione parziale del credito azionato.
La corte d'appello, con decreto del 10 novembre 2008 ha ritenuto che, per la complessità dell'attività istruttoria svolta e la non sollecita riassunzione del giudizio a seguito di due interruzioni, la durata ragionevole del giudizio di primo grado doveva determinarsi in sei anni;
che l'eccezione di prescrizione era in parte fondata e che, pertanto, il diritto all'equa riparazione per il periodo anteriore al decennio dal 12 febbraio 2008, data del ricorso introduttivo, si era estinto e che il periodo di durata irragionevole doveva determinarsi in sette anni, sette mesi e 24 giorni, tenendo conto dei periodi di inattività addebitabili all'ufficio giudiziario. Conseguentemente, la corte territoriale, respinta la domanda di indennizzo del danno patrimoniale perché non provato, ha condannato l'amministrazione convenuta al pagamento di Euro 7.650,03, pari ad Euro 1.000,00 per anno di ritardo calcolato con riferimento all'attualità, in favore di tutti ricorrenti, con gli intereressi al tasso legale dalla data del decreto e le spese legali, compensate fino alla metà. A sostegno dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione la corte territoriale, premesso che per la natura indennitaria e non risarcitoria del credito dovesse applicarsi la prescrizione decennale, ha ritenuto che il termine di prescrizione decorre giorno per giorno dal momento in cui il processo presupposto supera la durata ragionevole, come in tutti gli illeciti permanenti, e pertanto che la prescrizione si era maturata a partire dal sesto anno successivo alla proposizione della domanda di merito fino al decimo anno anteriore alla presentazione della domanda ai sensi della L. n.89 del 2001, e quindi fino al 12 febbraio 1998.
M G e F, quali eredi di M G (nato a Messina nel 1922), M G e F (nata nel 1924) M S e f (nata nel 1931) e giovanni migliardo (nato a Messina nel 1923) hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero.
Il ricorso, inizialmente assegnato alla prima sezione civile, a seguito di ordinanza del 17 ottobre 2011 che ha segnalato il contrasto tra diverse pronunce in ordine all'applicabilità della prescrizione nelle controversie ai sensi della L. n. 89 del 2001, è stato assegnato alle sezioni unite. In occasione dell'udienza di discussione davanti a queste sezioni unite la difesa erariale ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c., e vizio di motivazione i ricorrenti, censurano l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione rilevando che la L. n. 89 del 2001, prevede esclusivamente la decadenza e non anche la prescrizione che, peraltro, è incompatibile con la natura indennitaria dell'equa riparazione, il cui presupposto è proprio l'inattività delle parti che dovrebbe fungere da presupposto del credito azionato, e con la circostanza che il dies a quo non può essere individuato con la necessaria certezza, perché la durata ragionevole del giudizio deve essere determinata caso per caso dal giudice, valutando l'andamento dell'intero giudizio quando lo stesso sia terminato, circostanza che comporterebbe l'inflazione dei giudizi promossi, anche in pendenza dei giudizi presupposti, al solo fine di interrompere l'eventuale prescrizione. Nè potrebbe applicarsi il principio secondo cui nell'illecito permanente il diritto al risarcimento matura giorno per giorno, perché il pregiudizio da durata irragionevole nasce solo quando è superata la durata ragionevole ed è proporzionale alla durata e si aggrava con il passare del tempo e, pertanto la prescrizione decorrerebbe solo dal momento della cessazione della condotta lesiva. Comunque la prescrizione non potrebbe decorrere da un momento anteriore all'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, perché è solo con l'art. 4 di tale normativa che è stata attribuita la facoltà di chiedere l'indennizzo per il pregiudizio derivante dall'irragionevole durata del giudizio anche nel corso dello stesso, mentre l'art. 35 della CEDU prevedeva che prima di adire la corte di Strasburgo dovessero essere esaurite le vie di ricorso interne. L'assurda conseguenza della tesi seguita dalla corte territoriale sarebbe che al momento dell'entrata in vigore della L. n. 89 del 2001 si sarebbe già maturata la prescrizione in relazione a tutti i diritti presupposti per i quali la durata ragionevole fosse stata superata già da dieci anni.
Con il secondo motivo, deducendo la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti
dell'uomo nonché vizio di motivazione, si lamenta che sia stata determinata la durata ragionevole del giudizio in sei anni, mentre la costante giurisprudenza della corte di Strasburgo e dei giudici nazionali fissano il termine massimo di durata ragionevole in tre anni.
Comunque sarebbe anche erronea la motivazione sulla base della quale è stato determinato il termine più lungo perché la causa non presentava particolare difficoltà, aveva richiesto solo l'espletamento di una c.t.u. e le interruzioni, verificatesi nel 1995 e nel 1998, debbono ritenersi comprese nel predetto termine perché eventi fisiologici. Peraltro, essendo gli eventi interruttivi accaduti dopo 14 anni dall'inizio del processo,non avrebbero avuto alcun rilievo se il processo fosse stato definito entro i tre anni. Il terzo motivo, prospettando un ulteriore profilo di violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e vizio di motivazione di ricorso censura il provvedimento di merito per avere liquidato la somma di Euro 7.650,03 in favore dei sei ricorrenti e quindi la somma di Euro 1.275,00 per ognuno di essi, discostandosi dal parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo fissato dalla giurisprudenza della corte di Strasburgo.

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