Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 12/12/2024, n. 32081

CASS
Ordinanza
12 dicembre 2024
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Ordinanza
12 dicembre 2024

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La modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 12/12/2024, n. 32081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32081
Data del deposito : 12 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 Numero registro generale 19228/2016 Numero sezionale 3980/2024 Numero di raccolta generale 32081/2024 Data pubblicazione 12/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Estratto di ruolo - Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Impugnazione dott. Enrico MANZON Presidente dott. Francesco FEDERICI Consigliere rel. RGN 19228/2016 dott. Giacomo Maria NONNO Consigliere Cron. dott. Andrea Antonio SALEMME Consigliere A.C. 4/07/2024 dott. Pierpaolo GORI Consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19228-2016, proposto da: EN ME, c.f. [...], elettivamente domiciliato in Roma, via San Tommaso d'Aquino n. 116, presso lo studio dell'avv. Antonino Dierna, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vaccaro - Ricorrente

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., c.f. 00883920150 (già Serit Sicilia s.p.a.), elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 187, presso lo studio legale Magnano di San Lio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Fidelio Controricorrenti Avverso la sentenza n. 300/16/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 25.01.2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal Consigliere dott. Francesco Federici, RGN 19228/2016 Consigliere rel. Federici Numero registro generale 19228/2016 2 Numero sezionale 3980/2024 Numero di raccolta generale 32081/2024 Data pubblicazione 12/12/2024 Fatti di causa Dalla sentenza si evince che EN ME impugnò undici estratti di ruolo, relativi ad altrettante cartelle (per imposte afferenti le annualità tra il 2002 e il 2008), di cui denunciava la mancata notifica. L'impugnazione afferiva alle iscrizioni a ruolo, all'omessa notificazione delle cartelle, alla loro carenza di motivazione, al mancato invio dell'avviso bonario e altri vizi degli atti impositivi. La Commissione tributaria provinciale di Siracusa rigettò il ricorso con sentenza n. 545/02/2015. L'appello avverso la pronuncia fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, con sentenza n. 300/16/2016. Il giudice regionale, dopo aver superato l'eccepita inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo, sollevata dall'Agenzia delle entrate, affermò l'infondatezza delle ragioni sulle quali il contribuente aveva insistito per l'annullamento delle cartelle. Per la cassazione della sentenza il contribuente ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, cui hanno resistito l'Agenzia delle entrate e l'agente della riscossione. La causa è stata trattata e decisa all'esito dell'adunanza camerale del 4 luglio 2024. Ragioni della decisione Il ricorrente ha denunciato: con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2712, 2699 e 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché erroneamente il giudice d'appello avrebbe sussunto nella fattispecie dell'art. 2712 cod. civ. il disconoscimento di conformità agli originali delle relate di notifica delle cartelle di pagamento;
con il secondo motivo la violazione dell'art. 22, commi 4 e 5 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non avere il giudice regionale ordinato la produzione degli originali dei documenti contestati dal contribuente;
con il terzo motivo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla prova della notificazione delle cartelle di pagamento;
RGN 19228/2016 Consigliere rel. Federici 3 Numero registro generale 19228/2016 Numero sezionale 3980/2024 Numero di raccolta generale 32081/2024 con il quarto motivo la violazione degli artt. 2697 cod. civ., e 12, comma Data pubblicazione 12/12/2024 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in merito al vizio di sottoscrizione dei ruoli e all'onere della prova;
con il quinto la nullità della sentenza per violazione

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