Cass. pen., sez. III, ordinanza 14/10/2020, n. 28499

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, ordinanza 14/10/2020, n. 28499
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28499
Data del deposito : 14 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da S V, nato a Gragnano il 20-08-1979, avverso l'ordinanza del 07-02-2020 del G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. G P, che ha chiesto di qualificare il ricorso per cassazione come appello cautelare, con trasmissione atti al Tribunale del Riesame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 17 dicembre 2019, depositata il 5 febbraio 2020, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava il decreto dell'8 novembre 2019, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata aveva disposto il sequestro preventivo dei beni, fino alla concorrenza della somma di 285.043,29, nella disponibilità di V S, indagato del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, quale amministratore della società Up Trade s.r.I., si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti e indicava nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2015 e 2016 elementi passivi fittizi, annotando nelle scritture contabili fatture emesse dalla società Goi Trade, non operativa, al fine di dissimulare l'acquisto da fornitori esteri intracomunitari. Il 5 febbraio 2020, giorno di deposito dell'ordinanza del Tribunale, la difesa di Schettino chiedeva al G.I.P. di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare reale, non avendo il Tribunale del Riesame rispettato il termine di 45 giorni previsto per il deposito del decreto impositivo della cautela reale. Con decreto del 7 febbraio 2020, il G.I.P. di Torre Annunziata rigettava l'istanza difensiva, osservando che il termine di cui all'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324 comma 7 cod. proc. pen., fa riferimento al deposito del dispositivo e non della motivazione della decisione.
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