Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2024, n. 17038
Sentenza
4 aprile 2024
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4 aprile 2024
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Massime • 1
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., per l'omessa previsione di una attenuante specifica per il caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell'abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di protezione della sicurezza individuale, che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali, ben ricorrono anche in relazione alle pertinenze di una abitazione o di un luogo di privata dimora, che sono beni strumentali a quello principale, volti a soddisfare esigenze di vita domestica del proprietario).
Sul provvedimento
Testo completo
17038-24CORTE DI CA SSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA APR 2024 ayunFUNZIONA Laredo REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 900/2024 GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Presidente - UP 04/04/2024 TIZIANO MASINI R.G.N. 38172/2023 GIUSEPPE DE MARZO ELISABETTA MARIA MOROSINI RI NO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UL RU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI NO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, la quale, riportandosi alla requisitoria scritta depositata per l'udienza del 9 febbraio 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Alessandro Gioia, in sostituzione dell'avv. Antonio Boffa, per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di furto in abitazione.
2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. Antonio Boffa, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 in relazione alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen. con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. A fondamento della doglianza, l'imputato evidenzia che la Corte territoriale, stante l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla questione, avrebbe erroneamente ritenuto non rilevante la questione per la necessità di applicazione allo stesso dell'aumento di pena derivante dalla recidiva che non avrebbe potuto comunque, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen., far sì che la previsione di un'eventuale circostanza attenuante specifica del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. perché posto in essere su beni di modico valore e nelle pertinenze dell'abitazione, prevalesse su tale aggravante.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente assume violazione dell'art. 624- bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione poiché non ricorrerebbero nella fattispecie in esame i presupposti della norma incriminatrice, in quanto il luogo dove si è verificato il fatto non potrebbe considerarsi privata dimora, in quanto la proprietaria aveva dichiarato nel corso del dibattimento di essere residente altrove e di recarsi nella "seconda casa" quando ne aveva voglia e, comunque, non poteva ritenersi sussistente una mancanza di consenso della stessa all'accesso al cortile, non essendovi alcun portone di ingresso volto a impedire l'introduzione nella proprietà privata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
1.1. Occorre rilevare, innanzi tutto, che, con riferimento all'evocata questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede una circostanza attenuante per l'ipotesi in cui il furto si sia realizzato su beni di modico valore, questione appare priva della necessaria rilevanza, non potendosi considerare la sottrazione di beni aventi un valore di euro 500,00 di modico valore.
1.2. Per altro verso, il parametro