Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2018, n. 33033

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2018, n. 33033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33033
Data del deposito : 17 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2017 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore E' presente l'avvocato DE TOMMASO DANIELA del foro di ROMA in difesa di: AN IO. In sostituzione dell'avvocato LILLO GIANVITO del foro di BRINDISI è presente l'avvocato GIGLIOTTI TERESA del foro di ROMA in difesa di: SE MA E' presente l'avvocato PALAZZO FERRUCCIO GIANLUCA del foro di BRINDISI in difesa di:AN IO L'avvocato di parte civile deposita nomina a sostituto processuale nonchè conclusioni e nota spese. L' avvocato Palazzo si associa alle conclusioni del pg e insiste nell'accoglimento del ricorso. L'avvocato De Tommaso insiste anch'essa nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di AN TO ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di LECCE, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'imputato alla pena di tre anni di reclusione per il reato di cui all'art. 368, secondo comma cod. pen. per avere falsamente accusato SE RC del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90. 2. Il ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso, per violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. b,c, ed e cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo il ricorrente, dopo aver ricordato che lo stesso Procuratore geerale di udienza aveva richiesto l'assoluzione dell'imputato, ha sottolineato che la Corte di Appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato nonostante l'assenza di una condotta idonea a comunicare alla Autorità giudiziaria che il SA spacciasse sostanza stupefacente posto che la notizia criminis era stata in realtà acquisita dai CC di Francavilla Fontana tramite un confidente, BA SA, del quale non erano stati accertati con sufficiente chiarezza i rapporti che intercorrevano con l'imputato, tanto più che se l'imputato avesse voluto effettivamente calunniare il SE non avrebbe certo utilizzato dello zucchero a velo la cui reale natura sarebbe stata subito accertata con una idonea perizia tossicologica. Anche l'elemento della coincidenza temporale della denuncia dello BA con l'effettivo rinvenimento nell'auto del SA e nel luogo indicato, della sostanza zuccherina non corrispondeva alla realtà processuale così come non era da considerarsi congrua l'interpretazione della Corte relativa agli scambi telefonici tra lo BA e il AN la notte prima del sequestro, tanto più che gli eventi avrebbero potuto trovare una interpretazione alternativa nel risentimento nutrito dalla BIASI nei confronti dell'ex-marito 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte non avesse riconosciuto la sostanziale inidoneità calunniatoria, ex art. 49 cod. pen., della condotta dell'imputato a fronte della circostanza che il pacchetto collocato nell'auto del SE non conteneva sostanza stupefacente ma solo sostanza zuccherina;
con argomentazione deduttiva e conseguente, poi, il ricorrente ha contestato l'applicabilità al caso in esame della aggravante di cui all'art. 368, secondo comma cod. pen. e ha sostenuto la illogicità della affermazione secondo la quale il SE avrebbe potuto riportare una condanna se non fosse stata effettuato, come in realtà è avvenuto, un accertamento tossicologico sulla sostanza in argomento.

2.3 Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche dato che l'intento dell'imputato , che avrebbe collocato della mera sostanza zuccherina, non era quello di danneggiare il SE.

3. Con motivi nuovi depositati il 8 maggio 2018, infine, il ricorrente ha ribadito le sue tesi sia in riferimento alla circostanza che l'originario concorrente nel reato era stata assolta dal delitto di calunnia e al fatto che in ogni caso la condotta di calunnia reale addebitata all'imputato era totalmente inidonea ad rendere possibile l'avvio di una indagine penale.

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