Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2022, n. 8653

CASS
Sentenza
23 novembre 2022
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
23 novembre 2022

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

La tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio.

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, nel caso in cui la vittima del raggiro sia soggetto diverso dal danneggiato, è necessario che sussista tra di essi quantomeno un rapporto negoziale, in forza del quale si determini la trasmissione del danno dal primo al secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto a fronte della condotta di un soggetto che aveva raggirato i locatari di taluni immobili per farsi consegnare le somme dovute al proprietario di essi).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2022, n. 8653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8653
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 08653 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 2617 SERGIO BELTRANI -- Presidente - Sent. n. sez. UP 23/11/2022 IGNAZIO PARDO GIUSEPPE SGADARI R.G.N. 38959/2021 VINCENZO TUTINELLI SANDRA RECCHIONE -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AI IR nato a [...] il [...] AD IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE di APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
l'Avv. Chiara Fenzo per le parti civili, AF AR ET, Gestioni Immobiliari s.r.l. e Villaggio dell'Orologio s.r.l., depositava conclusioni e nota spese. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NE AI in ordine ai reati alla stessa contestati consumati dal 9 luglio 2009 sino al 1 luglio 2011; confermava la condanna per i reati di truffa e per il reato previsto dall'art. 635-bis, comma 2, cod. pen., cosi riqualificate dal Tribunale le condotte di appropriazione indebita e frode informatica. Confermava anche la condanna di DA AD per concorso anomalo nei reati di truffa contestati a NE AI. Si contestava a NE AI di avere raggirato i locatari degli immobili del "Villaggio dell'Orologio s.r.l." su quale fosse il conto su cui far confluire il denaro per saldare l'importo delle locazioni, che venivano dirottate sul suo conto, invece che su quello del proprietario degli immobili. Le si contestava, inoltre, di aver manipolato il sistema informatico de il "Villaggio dell'Orologio s.r.l.", al fine di coprire le truffe, consumando il reato previsto dall'art. 635-bis, comma 2, cod. pen.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NE AI, che deduceva:

2.1. in via preliminare l'illegittimità costituzionale dei commi 2-bis e 2-ter del d.lgs n. 155 del 2012, come modificati dall'art. 8 del d.lgs n. 14 del 2014, nella parte in cui individuano la competenza territoriale per i processi ricadenti in circoscrizioni soppresse (nel caso in esame la soppressione riguardava il Tribunale di Portogruaro) in quella del luogo nel quale il processo era "pendente", ovvero il circondario ove era stata acquisita la notizia di reato ed effettuata la relativa iscrizione;
tale norma sarebbe incostituzionale in quanto la competenza sarebbe identificabile in relazione ad un evento l'iscrizione - nel registro delle notizie di reato - di natura imprevedibile e discrezionale;
la norma sarebbe incostituzionale anche perché violerebbe il diritto ad essere giudicati dal giudice naturale, ed, infine, per il fatto di essere stata introdotta da un decreto correttivo non autorizzato. In sintesi si deduceva che la identificazione della competenza in quella del Tribunale di Pordenone avrebbe distolto la AI dal suo giudice naturale che, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale di Venezia, che sarebbe stato competente anche ai sensi della disciplina contenuta nel d.lgs n. n. 155 del 2012, prima della correzione effettuata dall'art. 8 del d.lgs n. 14 del 2014. 2.2. Violazione di legge: sarebbe stato illegittimamente denegato il rito abbreviato condizionato all'acquisizione di un accertamento tecnico sulla capacità di intendere e di volere della ricorrente;

2.3. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen., art. 646 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate al capo 1) della rubrica: le stesse avrebbero dovuto essere inquadrate nella fattispecie prevista dall'art. 646 cod. pen., data l'assenza di un atto di disposizione patrimoniale riconducibile al AR, locatario degli immobili.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'articolo 61 n. 11) cod. pen.: la norma che prevede l'aggravante farebbe riferimento alla prestazione d'opera di cui al contratto previsto dall'art. 2222 cod. civ., assente nel caso in esame;
si deduceva, inoltre, che la querela 2 sarebbe tardiva in quanto, nel corso del suo esame testimoniale, il AR avrebbe dichiarato di avere avuto sospetti un anno prima della data in cui la aveva sporta.

2.5. Violazione di legge (521 cod. proc. pen., 646 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate al capo 2) dell'originaria imputazione: si deduceva che sarebbe necessario valutare quali delle condotte contestate in tale capo fossero inquadrabili come appropriazione indebita e quali, invece, fossero sussumibili nel paradigma del danneggiamento informatico, onde verificare quali fossero estinte per decorso del termine di prescrizione.

3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di DA AD, che deduceva:

3.1. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: il fatto di avere ricevuto su un conto corrente, di cui aveva concesso l'esclusivo uso l'allora compagna, NE AI, alcuni bonifici provenienti dalla coimputata, sarebbe un elemento insufficiente per dimostrare il concorso nelle truffe. Il ricorrente non avrebbe previsto e valutato che la compagna potesse porre in essere condotte illecite in danno del datore di lavoro al quale era legata da un rapporto pluriennale e che le garantiva una retribuzione rassicurante. Si contestava altresì l' omessa considerazione (a) del fatto che le operazioni illecite sul conto in questione erano continuate anche quando la relazione con NE AI si era conclusa;
(b) che lo AD aveva chiesto alla banca il cambio delle credenziali di accesso e l'utilizzo esclusivo della chiavetta dispositiva del conto e della tessera bancomat, (c) del fatto che lo AD aveva immediatamente denunciato la AI che, peraltro, aveva rilasciato un manoscritto con il quale si assumeva la esclusiva responsabilità per i fatti denunciati.

3.1. Vizio di motivazione: non sarebbero state valutate le prove allegate dalla difesa, ovvero il verbale di denuncia e la dichiarazione spontanea di NE AI, dalle quali si sarebbe evinto che i bonifici effettuati a DA AD riguardavano denaro lecitamente detenuto dalla coimputata ed effettuati per consentirgli l'acquisto di una vettura, effettuato attraverso un finanziamento. Si deduceva che se il ricorrente fosse stato consapevole delle attività illecite della compagna, l'acquisto dell'auto che, secondo la tesi accusatoria, sarebbe stata acquista con denaro provento del reato, sarebbe avvenuto in un'unica soluzione, senza necessità di ricorrere ad un finanziamento.

3.2. Violazione di legge (artt. 116, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del concorso anomalo, che sarebbe stato ritenuto senza

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi