Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2010, n. 7737

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In tema di operazioni bancarie in conto corrente, la clausola "salvo incasso", con cui ha luogo l'accreditamento degli assegni rimessi dal correntista, fa gravare su quest'ultimo il rischio dell'insolvenza del debitore, ma non quello dello smarrimento del titolo, che grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1718, quarto comma, cod. civ., quale detentrice del titolo, in funzione dell'adempimento del mandato all'incasso conferitole dal correntista, e quindi tenuta alla custodia anche se non abbia specificamente accettato l'incarico, essendo un operatore professionale. Conseguentemente, in virtù del generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, nel caso di smarrimento del titolo, grava sulla banca mandataria l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2010, n. 7737
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7737
Data del deposito : 30 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V U - Presidente -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S IMI s.p.a., domiciliata in Roma, via Polonia 7, presso l'avv. Mrabito B., rappresentata e difesa dal'avv. Pi F., come da mandato a margine dei ricorso;



- ricorrente -


contro
P G, domiciliato in Roma, viale B. Buozzi 68, presso l'avv. Aristei Strippoli F., che lo rappresenta e difende unitamente al l'avv. MASTIO G. L., come da mandato a margine del controricorso;



- controricorrente -


Avverso la sentenza n. 247/2005 della Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, depositata il 2 maggio 2005;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. N A;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. R R, che ha chiesto il rigetto del ricorso con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Banco di Napoli s.p.a. al pagamento della somma di Euro 5.164,57 in favore di G P, con gli interessi legali a decorrere dal 19 febbraio 1993. Risulta dalla sentenza impugnata che nel luglio 1992 G P, titolare di un conto corrente presso la filiale di Siniscola del Banco di Napoli, girò alla banca per l'incasso un assegno per dieci milioni di lire tratto in suo favore da Antonello Contu sulla Banca popolare di Sassari. Peraltro, benché l'importo dell'assegno fosse stato immediatamente accreditato sul conto del girante e più volte computato negli estratti inviatigli quale correntista, nondimeno il 23 giugno 1993 il Banco di Napoli: comunicò a G P che "l'assegno era andato smarrito nel corso dell'incasso" e che pertanto ne era stato stornato l'importo con valuta 19 febbraio 1993, sicché il suo conto esibiva un debito - di oltre L. cinque milioni. G P agì pertanto nei confronti del Banco di Napoli per la restituzione della somma addebitatagli. E la sua domanda, respinta in primo grado, è stata invece accolta in appello con la sentenza ora impugnata per Cassazione.
Hanno ritenuto i giudici di secondo grado:
a) secondo quanto prevede l'art. 1229 c.c., la clausola limitativa di responsabilità inserita nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti e invocata dalla banca non può escludere la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave;

b) la banca avrebbe dovuto dunque provare, ma non ha neppure allegato, quali siano state modalità e occasione dei dedotto smarrimento dell'assegno, mai pervenuto alla banca trattaria;

e;
la banca non ha provato che G P, come dedotto, abbia già ricevuto il pagamento direttamente dall'emittente dell'assegno smarrito, Antonello Contu, la cui deposizione testimoniale non è stata acquisita, perché il Banco di Napoli è decadute dalla prova per non avere giustificato la mancala citazione del testimone ammesso. Contro la sentenza d'appello ricorre ora per Cassazione la S IMI s.p.a., subentrata per incorporazione al Banco di Napoli, e propone cinque motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso G P.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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