Cass. civ., sez. I, sentenza 30/04/2018, n. 10384
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Testo completo
D'APPELLO di CATANIA, depositato il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal cons. T FANCESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale S F che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato P S che si riporta;udito, per il controricorrente Ministero, l'Avv. Gen. dello Stato G A che si riporta;
udito, per i controricorrenti M + altri, l'Avvocato Ilardo U.G. che si riporta.
Fatti di causa
Il tribunale di Catania dichiarò, il 2-3-1996, ai sensi della I. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi), lo stato di insolvenza della F.11i Costanzo s.p.a. Il 26-3-1996 il Ministro dell'Industria dispose l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di tale società e di altre appartenenti al medesimo gruppo, tra cui la Zeutron s.p.a. Entrato in vigore il d.l. n. 70 del 2011, conv. con modificazioni in I. n. 106 del 2011, la società A C s.r.l. con socio unico, previamente autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico (Mise), depositò, il 16-9-2015, presso il tribunale, alcune proposte di concordato ai sensi dell'art. 214 legge fall., chiedendone, il successivo 20-2-2016, l'omologazione. Il tribunale di Catania, sul presupposto della disapplicazione del provvedimento ministeriale di autorizzazione al deposito delle proposte di concordato e della inammissibilità di queste proposte, negò l'omologazione e dichiarò il fallimento della Zeutron s.p.a. Avverso il provvedimento proposero reclami A C s.r.l. e la società fallita. La corte d'appello di Catania, con decreto in data 19-12-2016, ha revocato il fallimento in sintesi ritenendo violato dal tribunale, per quanto ancora rileva, il disposto dell'art. 8, terzo comma, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011, il quale prevede la possibilità di procedere alla conversione, anche d'ufficio, dell'amministrazione straordinaria in fallimento nei sei mesi dalla definizione negativa della soluzione concordataria;
ha inoltre osservato che la conversione era stata disposta senza previamente sentire i commissari straordinari, la società fallita e il Mise. Per la cassazione del decreto suddetto ha proposto ricorso Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, deducendo tre motivi. Si sono costituiti con controricorsi la Zeutron s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari liquidatori, e il Mise. I restanti intimati non hanno svolto difese. Sicilcassa e Zeutron hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. - Deve essere preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto sostenuto in udienza dal procuratore generale, e contrariamente a quanto eccepito dalla società controricorrente, il ricorso di Sicilcassa è da considerare ammissibile. Non è pertinente invocare infatti l'orientamento di questa Corte in ordine alla mancanza di decisorietà del provvedimento di (conferma del) rigetto dell'istanza di fallimento (v. Cass. n. 5069-17, Cass.n. 20297-15, Cass. n. 6683-15, Cass. n. 19446-11), per l'elementare ragione che in questa sede non si discute del rigetto dell'istanza ma della revoca della sentenza dichiarativa. E' altresì pacifico che Sicilcassa, vantando pretese creditorie nei confronti della società, è da annoverare tra i soggetti titolari dell'interesse all'impugnazione della decisione di revoca. 2. - Sempre in via preliminare va detto che non possono trovare ingresso in questa sede le considerazioni della difesa della società Zeutron incentrate sulla nota del Mise relativa al gruppo Costanzo in data 2-2-2018, trattandosi di documento nuovo e non inerente all'ammissibilità del ricorso per cassazione o del controricorso (art. 372 cod. proc. civ.). 3. - La ricorrente deduce, coi primi due motivi, la violazione del combinato disposto dell'art. 8, terzo comma, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011, degli artt. da 69 a 77 del d.lgs. n. 270 del 1999, nonché delle leggi nn. 95 del 1979, 273 del 2002 e 296 del 2006, per avere la corte territoriale: (i) ritenuto che la conversione in fallimento potesse esser disposta solo dopo il decorso del termine di sei mesi dalla definizione, in senso negativo, della soluzione concordataria, quando invece il termine semestrale è previsto in funzione acceleratoria per l'ipotesi di mancata individuazione dell'assuntore;
(ii) ritenuto inficiata la declaratoria di fallimento dall'inosservanza dell'obbligo di sentire preventivamente i commissari liquidatori, il Mise e l'imprenditore dichiarato insolvente, quando invece un simile adempimento non era affatto previsto in relazione al verificarsi dei presupposti per la conversione in fallimento delle "vecchie" procedure di amministrazione straordinaria, e quando invece, e comunque, i citati soggetti erano stati tutti in vero sentiti nell'ambito del procedimento di omologazione da cui era scaturita la conversione.Col terzo subordinato motivo la ricorrente denunzia invece la violazione dell'art. 214 legge fall., come richiamato dall' art. 8, terzo comma, lett. a), del d.l. n. 70 del 2011, per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che il parere di cui alla norma citata avesse eguale rilievo di quello espresso dal comitato dei creditori in merito alla proposta di concordato
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal cons. T FANCESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale S F che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato P S che si riporta;udito, per il controricorrente Ministero, l'Avv. Gen. dello Stato G A che si riporta;
udito, per i controricorrenti M + altri, l'Avvocato Ilardo U.G. che si riporta.
Fatti di causa
Il tribunale di Catania dichiarò, il 2-3-1996, ai sensi della I. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi), lo stato di insolvenza della F.11i Costanzo s.p.a. Il 26-3-1996 il Ministro dell'Industria dispose l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di tale società e di altre appartenenti al medesimo gruppo, tra cui la Zeutron s.p.a. Entrato in vigore il d.l. n. 70 del 2011, conv. con modificazioni in I. n. 106 del 2011, la società A C s.r.l. con socio unico, previamente autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico (Mise), depositò, il 16-9-2015, presso il tribunale, alcune proposte di concordato ai sensi dell'art. 214 legge fall., chiedendone, il successivo 20-2-2016, l'omologazione. Il tribunale di Catania, sul presupposto della disapplicazione del provvedimento ministeriale di autorizzazione al deposito delle proposte di concordato e della inammissibilità di queste proposte, negò l'omologazione e dichiarò il fallimento della Zeutron s.p.a. Avverso il provvedimento proposero reclami A C s.r.l. e la società fallita. La corte d'appello di Catania, con decreto in data 19-12-2016, ha revocato il fallimento in sintesi ritenendo violato dal tribunale, per quanto ancora rileva, il disposto dell'art. 8, terzo comma, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011, il quale prevede la possibilità di procedere alla conversione, anche d'ufficio, dell'amministrazione straordinaria in fallimento nei sei mesi dalla definizione negativa della soluzione concordataria;
ha inoltre osservato che la conversione era stata disposta senza previamente sentire i commissari straordinari, la società fallita e il Mise. Per la cassazione del decreto suddetto ha proposto ricorso Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, deducendo tre motivi. Si sono costituiti con controricorsi la Zeutron s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari liquidatori, e il Mise. I restanti intimati non hanno svolto difese. Sicilcassa e Zeutron hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. - Deve essere preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto sostenuto in udienza dal procuratore generale, e contrariamente a quanto eccepito dalla società controricorrente, il ricorso di Sicilcassa è da considerare ammissibile. Non è pertinente invocare infatti l'orientamento di questa Corte in ordine alla mancanza di decisorietà del provvedimento di (conferma del) rigetto dell'istanza di fallimento (v. Cass. n. 5069-17, Cass.n. 20297-15, Cass. n. 6683-15, Cass. n. 19446-11), per l'elementare ragione che in questa sede non si discute del rigetto dell'istanza ma della revoca della sentenza dichiarativa. E' altresì pacifico che Sicilcassa, vantando pretese creditorie nei confronti della società, è da annoverare tra i soggetti titolari dell'interesse all'impugnazione della decisione di revoca. 2. - Sempre in via preliminare va detto che non possono trovare ingresso in questa sede le considerazioni della difesa della società Zeutron incentrate sulla nota del Mise relativa al gruppo Costanzo in data 2-2-2018, trattandosi di documento nuovo e non inerente all'ammissibilità del ricorso per cassazione o del controricorso (art. 372 cod. proc. civ.). 3. - La ricorrente deduce, coi primi due motivi, la violazione del combinato disposto dell'art. 8, terzo comma, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011, degli artt. da 69 a 77 del d.lgs. n. 270 del 1999, nonché delle leggi nn. 95 del 1979, 273 del 2002 e 296 del 2006, per avere la corte territoriale: (i) ritenuto che la conversione in fallimento potesse esser disposta solo dopo il decorso del termine di sei mesi dalla definizione, in senso negativo, della soluzione concordataria, quando invece il termine semestrale è previsto in funzione acceleratoria per l'ipotesi di mancata individuazione dell'assuntore;
(ii) ritenuto inficiata la declaratoria di fallimento dall'inosservanza dell'obbligo di sentire preventivamente i commissari liquidatori, il Mise e l'imprenditore dichiarato insolvente, quando invece un simile adempimento non era affatto previsto in relazione al verificarsi dei presupposti per la conversione in fallimento delle "vecchie" procedure di amministrazione straordinaria, e quando invece, e comunque, i citati soggetti erano stati tutti in vero sentiti nell'ambito del procedimento di omologazione da cui era scaturita la conversione.Col terzo subordinato motivo la ricorrente denunzia invece la violazione dell'art. 214 legge fall., come richiamato dall' art. 8, terzo comma, lett. a), del d.l. n. 70 del 2011, per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che il parere di cui alla norma citata avesse eguale rilievo di quello espresso dal comitato dei creditori in merito alla proposta di concordato
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