Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2023, n. 13753

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2023, n. 13753
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13753
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

L'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di A.A. atto di contestazione di sanzioni per l'anno (---).

La notifica effettuata in data 8 giugno 201FA5EF" data-article-version-id="873a1a24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LR6FD945312DAC521FA5EF::1940-10-28" href="/norms/codes/itatextvmafbz6e29423q/articles/itaartoxvfxsiy8qk4pit?version=873a1a24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LR6FD945312DAC521FA5EF::1940-10-28">12 presso il domicilio inglese del contribuente ((---)) iscritto all'AIRE dal (---) non andava a buon fine in quanto, come attestato dal portalettere inglese, risultava trasferito verso luogo ignoto.

L'atto veniva quindi notificato, in data 25 agosto 2012, nell'ultimo domicilio fiscale italiano del contribuente, in (---), con le modalità di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e) posto che dal (---) risultava non più iscritto all'AIRE. In data 21 febbraio 2014, l'Agenzia delle entrate, sull'assunto della definitività dell'atto di contestazione, notificava al contribuente, il quale, giusta comunicazione pervenuta all'Ufficio in data 12 aprile 2014, risultava nuovamente iscritto all'AIRE dall'8 febbraio 2013, cartella di pagamento al nuovo domicilio fiscale estero ((---)).

Il contribuente impugnava la cartella, deducendo il difetto di notifica dell'atto presupposto, mai ricevuto al suo domicilio estero, essendo residente nel Regno Unito dal (---).

La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso.

La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale la notifica dell'atto presupposto era invalida poichè, una volta non andata a buone fine l'originale notificazione in Birmingham (il primo indirizzo inglese), l'Ufficio avrebbe dovuto effettuare "le dovute ricerche", in ispecie presso il Consolato, prima di procedere all'ulteriore notifica con il rito degli irreperibili.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

Motivi della decisione



1. L'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 143 c.p.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 5, e art. 60, comma 1, lett. e) ed f), nonchè commi 4 e 5, per aver la CTR erroneamente ritenuto applicabile alle notifiche degli atti tributari l'art. 143 c.p.c., nonchè i correlati criteri di diligenza informativa ulteriori alle mere risultanze anagrafiche.

Rileva, inoltre, che nessuna utile informazione poteva essere acquisibile dal Consolato posto che il contribuente non era più iscritto all'AIRE dal febbraio (---) ed era stato nuovamente annotato, al nuovo indirizzo, solo dal febbraio 2013, mentre la notifica era stata tentata nel mese di giugno (---).

Correttamente, pertanto, atteso l'esito negativo, la notifica era stata effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), giusta la previsione di cui al successivo comma 4.



2. Il motivo è infondato.



3. Nella vicenda in giudizio - come anticipato nella descrizione in fatto - viene in rilievo la notifica di un atto di contestazione effettuata tra il giugno e l'agosto (---) a persona già iscritta all'AIRE dal (---).

Più precisamente, la prima notifica (giugno (---)) era stata effettuata presso l'indirizzo inglese e poi, non andata a buon fine, era stata reiterata nell'agosto (---) con le forme D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. e), presso l'ultimo domicilio fiscale in Italia (senza ritiro dell'atto).

La peculiarità della vicenda è costituita dal fatto che dal febbraio (---) il sig. A.A. non risultava più nei registri AIRE, per poi ricomparirvi, a seguito di iscrizione da parte del Consolato (ma con un diverso indirizzo inglese), nel febbraio 2013. La nuova iscrizione, peraltro, giungeva a conoscenza dell'Ufficio solamente nel mese di aprile 2014.



3.1. Si pone dunque la questione se il mero esito negativo della prima notifica (attestata dal portalettere inglese, come riferisce l'Agenzia delle entrate, con la notazione "adressee gone away") sia o meno sufficiente a giustificare l'immediata attivazione della notifica presso (l'ultimo) domicilio fiscale nazionale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e).



4. Appare necessario, in primo luogo, individuare il quadro normativo di riferimento.



4.1. L'art. 60, comma 1, lett. e), e-bis) ed f), D.P.R. cit., nel testo ratione temporis vigente, prevedeva:

"La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e ss., con le seguenti modifiche:

...

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lett. d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lett. d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano;
salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione egli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c. non si applicano." Occorre ricordare, peraltro, che la Corte costituzionale (sentenza 7 novembre 2007 n. 366) aveva dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'AIRE, l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c. La statuizione, e per le stesse ragioni, aveva inciso anche sul D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 1 e comma 2, secondo periodo.

Il legislatore, a fronte della decisione della Consulta, era poi intervenuto con il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, introducendo i nuovi commi quarto e quinto, in forza dei quali:

"Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'art. 142 c.p.c. la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al comma 3, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lett. e).

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del comma 4 qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione."

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