Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/11/2022, n. 34981

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/11/2022, n. 34981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34981
Data del deposito : 28 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27660-2021 proposto da: N C;
-ricorrente non costituito in questa fase -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatiin ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
Ric. 2021 n. 27660 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 2 - -controricorrenti - avverso la sentenza n. 279/2021 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 28/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere O D M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G L, il quale chiede di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione.

RITENUTO CHE

1. C N ha notificato, in data 26 luglio 2021, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ex art. 41 cod. proc. civ., avverso la sentenza n. 279/2021 della Corte di appello di Milano, pubblicata in data 28 gennaio 2021, che aveva respinto l'appello proposto dal medesimo, nei confronti di Agenzia delle Entrate, di ADER -Agenzia delle Entrate Riscossione nonché dell’INPS, e confermato la sentenza del Tribunale di Milano n. 1682/2018, pubblicata il 16 febbraio 2018, di rigetto del ricorso proposto dal N, volto all'impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi di cui al fascicolo n. 2014/0668894 e delle intimazioni di pagamento emesse e notificate da Equitalia Nord s.p.a. per la riscossione di crediti recati da alcune cartelle di pagamento, come meglio di seguito precisato.

2. Le intimazioni di pagamento delle quali si discute erano state emesse per la riscossione di crediti di natura tributaria e previdenziale recati da cartelle di pagamento e, perdurando la morosità dell’intimato, l’Agente della riscossione aveva proceduto, in danno di questi, a pignoramento presso terzi.

3. Il procedimento di espropriazione presso terzi veniva a compiersi con il trasferimento delle somme al creditore procedente ed il giudizio Ric. 2021 n. 27660 sez. SU -ud. 08-11-2022 - 3 - di opposizione proseguiva innanzi al Tribunale di Milano a seguito dell’atto di riassunzione del N, il quale deduceva, tra gli altri motivi, la mancata notifica delle dieci cartelle di pagamento presupposte.

4. L’adito giudice dell’opposizione rilevava che solo le pretese creditorie contemplate da sette cartelle di pagamento avevano natura tributaria, mentre le restanti riguardavano contributi previdenziali;
dichiarava, quindi, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario “con riferimento alle domande con cui l’attore ha contestato, con riguardo alle cartelle di pagamento intimate per crediti tributari, vizi e difetti relativi all’avviso di mora (in quanto atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. 346/1992 davanti alle commissioni tributarie), nonché con riferimento alle domande con cui la parte ha contestato l’intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere con le predette cartelle (…), oltre che in relazione alle domande con cui l’opponente ha inteso contestare l’efficacia dell’atto di pignoramento, atteso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione (…), il petitum sostanziale è unico, avendo il contribuente interesse (a) contestare la definitiva non azionabilità della pretesa”;
decideva l’opposizione respingendo, nel merito, le “ulteriori doglianze con riguardo alle cartelle non aventi natura tributaria e rientranti nella cognizione del giudice ordinario”.
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