Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2023, n. 22375
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Alla clausola cd. "russian roulette", contenuta in un patto parasociale, non è applicabile analogicamente il principio di equa valorizzazione delle azioni, previsto, in caso di recesso del socio, dall'art. 2437 ter c.c., e in caso di riscatto delle azioni, dall'art. 2437 sexies c.c., in quanto detta clausola non costituisce in stato di soggezione il socio oblato rispetto a quello che la attiva, ma lascia al primo la facoltà di acquistare, allo stesso prezzo, la partecipazione del socio proponente.
La clausola cd. "russian roulette", contenuta in un patto parasociale, è valida, in quanto soddisfa l'interesse dei soci paciscenti ad evitare la possibile paralisi del funzionamento dell'assemblea derivante dalla contrapposizione del loro paritetico peso nell'esercizio del diritto di voto, sicché deve negarsi che la determinazione del suo contenuto sia rimessa all'unilaterale arbitrio di un socio a danno dell'altro.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 18079/2020 Numero sezionale 1341/2023 Numero di raccolta generale 22375/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Oggetto: patti parasociali - russian roulette clause – natura e Composta da disciplina CARLO DE CHIARA Presidente PU – 10/03/2023 UMBERTO L.C.G. SCOTTI Consigliere LOREDANA NAZZICONE Consigliere COSMO CLA Consigliere PAOLO FRAULINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18079/2020 R.G. proposto da: Sviluppo Centro Est s.r.l., Lamaro Appalti S.p.A. e CO.GE.SAN. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via G. Nicotera n. 31, presso lo studio dell'avv. F A, che le rappresenta e difende con l'avv. C C, giusta procure in calce al ricorso;
- ricorrenti–
contro
Fintecna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Spallanzani n. 22/a, presso lo studio dell'avv. M B, che la rappresenta e difende con Numero registro generale 18079/2020 Numero sezionale 1341/2023 Numero di raccolta generale 22375/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 gli avv.ti E L M e N d L, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente – avverso la sentenza n. 782/2020 della Corte di appello di Roma, depositata il 3/2/2020;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti depositate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2023 dal Consigliere Dott. PAOLO FRAULINI.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la validità delle clausole antistallo contenute nel patto parasociale stipulato in data 27 giugno 2006 tra Sviluppo Centro Est s.r.l. (in prosieguo SCE), partecipata da Lamaro Appalti S.p.A. e CO.GE.SAN. S.p.A., e Fintecna S.p.A., respingendo la connessa domanda di risarcimento del danno per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esercizio delle prerogative da tali clausole derivanti o per l'abusiva attività di direzione e coordinamento relativamente alla società partecipata Quadrante S.p.A.
2. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che le clausole antistallo contenute nel patto parasociale non erano affatto unilaterali, giacché facoltizzavano entrambe le parti a farne uso;
b) che sfornita di alcuna verosimiglianza era la tesi secondo cui Fintecna sarebbe stata l'unica a poter fare uso delle clausole, quale socio “forte” che sin dall'inizio 2 r.g. n. 18079/2020 Cons. est. P F Numero registro generale 18079/2020 Numero sezionale 1341/2023 Numero di raccolta generale 22375/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 sapeva della condizione di debolezza di SCE;
c) che la previsione oggetto delle clausole era valida, siccome puntualmente circostanziata rispetto a precise condizioni, sicché doveva ritenersi meritevole di tutela;
d) che andava esclusa la nullità della clausola per vizio dell'oggetto, atteso che il prezzo di rivendita era identificato in base a condizioni oggettive e non già rimesso all'arbitrio di una delle parti, potendo del resto SCE, quale socio al 50% della società veicolo Quadrante, ben conoscere la situazione finanziaria della partecipata ai fini della valutazione delle congruità del prezzo fissato da Fintecna;
e) ha escluso che la clausola fosse nulla per assenza di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni, perché la clausola antistallo non si presta a tale tipo di rischio, essendo espressione della libertà negoziale dei soci aderenti;
f) ha escluso che la clausola in questione ricadesse nel divieto del patto leonino;
g) ha escluso che la clausola integrasse la violazione dell'art. 2341-bis cod. civ.;
h) ha escluso che Fintecna, nell'azionare la clausola, avesse abusato del proprio diritto, circostanza valutata come non provata, dovendo ascriversi all'immobilismo della partecipata Quadrante la ragione del mancato interesse di Fintecna a permanere nella compagine sociale e non già al comportamento asseritamente scorretto di quest'ultima, nei vari aspetti puntualmente esaminati in fatto ed esclusi nella loro esistenza o rilevanza;
i) ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo di censura relativo all'attività di direzione e coordinamento svolta da Fintecna in Quadrante;
l) ha dichiarato inammissibile la richiesta di c.t.u. formulata da SCE.
3. Avverso detta sentenza SCE, Lamaro Appalti S.p.A. e CO.GE.SAN. S.p.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
4. Fintecna S.p.A. ha resistito con controricorso. 3 r.g. n. 18079/2020 Cons. est. P F Numero registro generale 18079/2020 Numero sezionale 1341/2023 Numero di raccolta generale 22375/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 5. Con ordinanza interlocutoria n. 13545, depositata in data 29 aprile 2022, resa in esito all'udienza del 3 febbraio 2022, questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, richiedendo all'Ufficio del Massimario e del Ruolo presso un approfondimento tematico sulla russian roulette clause – con riferimento anche all'esperienza giuridica statunitense e canadese, oggetto di diffusi riferimenti delle difese delle parti – del quale il Collegio si è avvalso nell'inquadramento dei temi di diritto rilevanti ai fini della presente decisione.
6. All'esito dell'acquisizione di quanto richiesto, la causa veniva fissata alla pubblica udienza odierna. RAGIONI DELLA DECISIONE a. La fattispecie in esame. Appare preliminarmente necessario riassumere i fatti di causa. La sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado n. 19708/2017 del Tribunale di Roma che, decidendo le cause riunite rispettivamente proposte da Lamaro Appalti S.p.A. e Co.Ge.San. S.p.A. nonché da Sviluppo Centro Est s.r.l. nei confronti di Fintecna S.p.A., aveva: - affermato l'inefficacia e quindi il valore non preclusivo di una scrittura in data 1/08/2012, conclusa fra Sviluppo Centro Est (d'ora innanzi SCE) e Fintecna, avente il preteso valore di transazione inter partes;
- dichiarato la validità della clausola antistallo del tipo russian roulette contenuta nei patti parasociali stipulati inter partes in data 27/06/2006 (e in particolare delle clausole 6.2. e 7, oggetto di 4 r.g. n. 18079/2020 Cons. est. P F Numero registro generale 18079/2020 Numero sezionale 1341/2023 Numero di raccolta generale 22375/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 contestazione da parte dell'odierna ricorrente), ritenendo la stessa idonea a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, in quanto tesa ad evitare uno stallo pregiudizievole salvaguardando, attraverso la ricollocazione delle partecipazioni sociali, il progetto imprenditoriale evitando, altresì, i costi ed i tempi lunghi di una complessa procedura di liquidazione societaria;
- ritenuto che la predetta clausola non rimetta al mero arbitrio di una delle parti la determinazione dell'oggetto, in quanto alla determinazione unilaterale del prezzo della partecipazione (nella specie esercitata da Fintecna), si accompagna il rischio per il proponente di perdere, per quel medesimo prezzo, la propria partecipazione, trovandosi pertanto l'oblato nella possibilità, da un canto, di profittare di una eventuale sottovalutazione delle proponente al fine di acquistare allo stesso prezzo la partecipazione di quest'ultima oppure, nel caso di sopravvalutazione, di profittare della stessa, lucrando il surplus attraverso la cessione delle proprie azioni;
- ritenuto non fondata neppure la doglianza circa il preteso abuso esercitato da Fintecna attraverso le modalità con le quali aveva fatto ricorso alla russian roulette clause, ritenendo indimostrato che l'immobilismo della società partecipata Quadrante S.p.A. fosse riconducibile all'ingerenza della medesima Fintecna, nonché non provato il carattere asseritamente iniquo della determinazione del valore della partecipazione, peraltro genericamente contestato, conseguentemente respingendo anche le domande risarcitorie per violazione del dovere di buona fede ed abuso nell'attività di direzione e controllo da parte della stessa. 5 r.g. n. 18079/2020 Cons. est. P F Numero registro generale 18079/2020 Numero sezionale 1341/2023 Numero di raccolta generale 22375/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 La Corte di appello ha, quindi, respinto il gravame proposto da SCE, Lamaro Appalti e Co.Ge.San, ricordando come Quadrante S.p.A. fosse una società-veicolo proprietaria di vasti terreni nella zona di Roma in Torre Spaccata, originariamente partecipata in modo paritetico da Fintecna e Brioschi Finanziaria;
la prima aveva esercitato la prelazione su una proposta d'acquisto della quota della Brioschi acquistando la partecipazione di quest'ultima per l'importo di Euro 48.117.000 e, dopo trattativa, l'aveva alienata in data 27/06/2006 in favore della neocostituita SCE (da parte dei soci Lamaro Appalti, Co.Ge.San e Immobiliare Lombarda) per il prezzo di euro 63.250.000, da pagarsi con dilazione entro il 31/12/2009 a fronte del rilascio di garanzia a prima richiesta;
contestualmente erano stati sottoscritti patti parasociali di tenore identico a quelli in precedenza valevoli fra Fintecna e Brioschi, per quanto qui interessa diretti a risolvere il rapporto sociale, con l'uscita di uno dei due partner e la conseguente assunzione della partecipazione totalitaria da parte dell'altro, in ipotesi di stallo o di mancato rinnovo dei medesimi patti parasociali alla scadenza del quinquennio. La Corte di appello ha quindi valorizzato il carattere simmetrico della clausola, rilevando come la clausola concedesse termine di 180 giorni a Fintecna per attivare la stessa dall'evento di stallo e come l'inutile decorso di tale termine consentisse a SCE di procedere a sua volta in modo analogo, escludendo inoltre che la