Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2023, n. 8557

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In caso di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, l'accertamento delle somme effettivamente spettanti al creditore garantito in sede distributiva non richiede la partecipazione al giudizio del debitore, la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno ricompresi nell'attivo del fallimento, in quanto tale accertamento ha un valore endoconcorsuale e, come tale, non è opponibile al detto debitore, rimasto estraneo al procedimento fallimentare.

In tema di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa, in tutto o in parte, il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene oggetto di garanzia possono proporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, l.fall.; detto reclamo può avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l'an e il quantum del debito garantito.

I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento; detti creditori possono invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo, per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati in loro favore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2023, n. 8557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8557
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 544/2022 Numero di raccolta generale 8557/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Fallimento - Accertamento del passivo - Creditore garantito dal PIETRO CURZIO - Primo Presidente - fallito per credito verso debitori diversi dal fallito - Questione circa l'ammissibilità del procedimento di verificazione GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - MASSIMO FERRO - Consigliere - Ud. 22/11/2022 - PU ENRICO SCODITTI - Consigliere - R.G.N. 27263/2015 A GTI - Consigliere - Rep. A C - Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - A D PNIO - Consigliere - MASSIMO FALABELLA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27263-2015 proposto da: FALLIMENTO BRAI-COST S.P.A., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato T M, che la Sez. U – RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 1 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 544/2022 Numero di raccolta generale 8557/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 rappresenta e difende;
ricorrente

contro

UNICREDIT S.P.A. e per essa doBANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 77, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO TORNABUONI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA CESARINI;
controricorrente nonchè

contro

ISIDE SPE S.R.L. e per essa quale mandataria LINK ASI LIMITED elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 77, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO TORNABUONI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MARTINI;
interveniente avverso il decreto n. 9436/2015 del TRIBUNALE di TERNI, depositato il 13/10/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2022 dal Consigliere MASSIMO FALABELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Giuseppe Schiavone per delega dell'avvocato Tommaso Manferoce ed Antonio Martini.

FATTI DI CAUSA

1. — Il Tribunale di Terni, con decreto del 13 ottobre 2015, ha accolto l'opposizione proposta da Unicredit Credit Management s.p.a., in qualità di procuratrice di Unicredit s.p.a., avverso il provvedimento Sez. U – RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 2 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 544/2022 Numero di raccolta generale 8557/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento di Brai Cost s.p.a.;
per l'effetto, il Tribunale ha disposto l'ammissione della banca al passivo, in via ipotecaria, per la somma di euro 1.423.666,46, oltre interessi, fino al primo riparto utile delle somme ricavate dalla vendita degli immobili oggetto di ipoteca, con la precisazione che l'ammissione era da intendersi «limitata al ricavato della vendita di tali immobili e che l'opponente non [avrebbe potuto] in alcun modo partecipare alla ripartizione delle somme derivanti dalla liquidazione degli altri beni facenti parte dell'attivo fallimentare». La fattispecie con cui si è misurato il Giudice dell'opposizione è quella del diritto di ipoteca su di un bene del fallito, il quale si sia limitato a prestare la garanzia reale per il debito altrui (senza assumere, quindi, alcuna posizione obbligatoria nei confronti del creditore garantito). Il decreto è incentrato sulla questione relativa alla possibilità, in capo al creditore ipotecario ― la banca opponente ―, di ottenere l'accertamento del proprio diritto reale di garanzia, oltre che del credito vantato nei confronti del debitore, nell'ambito del procedimento disciplinato dal capo V del titolo II della legge fallimentare, piuttosto che in sede di distribuzione dell'attivo ricavato dalla vendita dell'immobile gravato dall'ipoteca, come invece sostenuto dalla curatela e dal giudice delegato. Il decreto è incentrato su tale tema in quanto il Tribunale ha ritenuto non essere stata contestata, nemmeno nella fase di verifica dello stato passivo, l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento dell'ipoteca concessa alla banca dalla fallita Brai Cost: per modo che l'unica vera questione affrontata nel giudizio di opposizione è risultata essere quella sopra indicata. Il Giudice dell'opposizione ha richiamato l'orientamento di pensiero, prevalente nel passato, per cui ogni questione relativa al diritto del creditore ipotecario di soddisfarsi sul ricavato degli immobili gravati dall'ipoteca concessa dal fallito, con particolare riguardo alla validità, attualità, opponibilità al fallimento e alla non revocabilità Sez. U – RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 3 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 544/2022 Numero di raccolta generale 8557/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 dell'ipoteca, dovesse essere affrontata nella fase successiva alla liquidazione degli immobili immediatamente prima della ripartizione dell'attivo ricavato tra i creditori concorsuali: esclusa l'ammissibilità dell'insinuazione al passivo del creditore ipotecario che non fosse anche creditore del fallito, si ammetteva la partecipazione del detto soggetto alla fase della distribuzione del ricavato della vendita degli immobili ipotecati, mediante una domanda di intervento modellata sull'istanza di cui all'art. 499 c.p.c., previo avviso da parte del curatore ai sensi dell'art. 108, comma 4, l. fall.. Ha osservato il Tribunale come un tale indirizzo debba essere sottoposto a revisione critica alla luce della nuova formulazione dell'art. 52, comma 2, l. fall., per come modificato dall'art. 49 d.lgs. n. 5/2006, secondo cui «ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge». Secondo il Tribunale, in base alla norma testé richiamata l'accertamento del passivo è stato espressamente ampliato ai diritti reali o personali, mobiliari o immobiliari, laddove, in precedenza, esso era riservato ai crediti. Il decreto dà conto di ulteriori indici del mutamento del quadro normativo che presenterebbero rilievo ai fini che qui interessano: l'art. 89 l. fall., ove è stabilito che il curatore compili, oltre all'elenco dei creditori, anche l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, e l'art. 92 l. fall., che impone di comunicare ai titolari dei menzionati diritti la possibilità di partecipare al concorso. Nel provvedimento si sottolinea, poi, come la soluzione indicata risulti compatibile con altre previsioni di legge: con l'art. 41 d.lgs. n. 385/1993, che esonera il creditore fondiario dal concorso sostanziale, ma non da quello formale (cui il detto creditore soggiace, in base all'art. 52, comma 3, l. fall.), e con l'art. 107, comma 3, l. fall. ove la notificazione dell'ordinanza di vendita ivi prevista venga intesa non Sez. U – RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 4 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 544/2022 Numero di raccolta generale 8557/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 come rivolta a consentire al creditore ipotecario la partecipazione al procedimento di accertamento dei suoi diritti nella fase immediatamente precedente al riparto del ricavato della vendita immobile su cui grava l'ipoteca, bensì ad informare i creditori ipotecari e privilegiati delle modalità della predetta vendita in vista di un'eventuale istanza di sospensione delle relative operazioni ai sensi dell'art. 108, comma 1, l. fall.. Il Tribunale ha inoltre evidenziato come la ricostruzione proposta risulti maggiormente coerente col divieto di azioni esecutive di cui all'art. 51 l. fall. ― posto che l'intervento del creditore ipotecario nella fase distributiva si configura pur sempre alla stregua di una esecuzione extraconcorsuale su beni facenti parte del patrimonio fallimentare ― e come essa consenta, inoltre, sia una migliore attuazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori concorrenti in funzione del loro interesse a preservare i beni appresi alla massa a fronte di qualsivoglia pretesa degli stessi, sia, al contempo, una maggiore speditezza della procedura fallimentare, così sottratta ai rischi di rallentamento delle operazioni di distribuzione dell'attivo in ragione delle controversie attinenti al diritto vantato dal titolare dell'ipoteca. Quanto alla domanda del titolare della garanzia reale, essa, secondo il Giudice dell'opposizione, deve avere ad oggetto l'accertamento dell'esistenza, validità, attualità ed opponibilità al fallimento dell'ipoteca: lo stesso accertamento che la giurisprudenza di questa Corte configura per la fase di ripartizione dell'attivo ricavato con la vendita dell'immobile ipotecato;
ma l'accertamento in questione, secondo il Tribunale, deve investire anche il credito vantato dal titolare del diritto di ipoteca nei confronti del debitore principale;
detto accertamento ― è precisato ― non reca tuttavia alcun pregiudizio al detto debitore, avendo una efficacia endofallimentare. 2. ― Avverso il predetto decreto la curatela fallimentare ha proposto un ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha Sez. U – RG 27263/2015 udienza pubblica 22.11.2022 5 Numero registro generale 27263/2015 Numero sezionale 544/2022 Numero di raccolta generale 8557/2023 Data pubblicazione 27/03/2023 resistito con controricorso doBank s.p.a., in rappresentanza di Unicredit s.p.a. Ha spiegato intervento volontario nel giudizio Link Asi ltd., in qualità di mandataria dell'Iside Spe s.r.l., succeduta nel credito garantito dall'ipoteca con atto di cessione del 21 giugno 2019, stipulato con l'Orione Spe s.r.l., resasi a sua volta cessionaria del credito con atto del 24 novembre 2017. 3. ― La causa è stata avviata alla trattazione presso la Prima Sezione

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