Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2012, n. 8516
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Posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria.
L'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (nella specie, Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia), ma, in forza dell'ineludibile principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. ADAMO Mario - Presidente Sez. -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4811-2009 proposto da:
CC FA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. SILVANI 108, presso lo studio dell'avvocato LIBERATI ALBERTO, rappresentato e difeso da sè medesimo;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;
- intimata -
avverso il provvedimento (r.g. n. 1614/2008) del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 17/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2012 dal Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA;
udito l'Avvocato Francesco FRIGIDA dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricci Stefano propone ricorso per cassazione avverso provvedimento, del Presidente delegato del Tribunale di Brescia, di rigetto del ricorso da lui promosso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, contro decreto, con il quale giudice del
Tribunale gli aveva liquidato, riducendone la pretesa esposta nella nota spese, l'onorario per l'opera professionale prestata nell'ambito di giudizio penale a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ha instaurato contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale.
Deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 e del D.M. n. 127 del 2004 nonché omessa e/o insufficiente
e/o contraddittoria motivazione - il ricorrente lamenta che il provvedimento non specifica in maniera analitica le voci della tariffa professionale ridotte in sede di liquidazione ne' svolge motivazione adeguata in merito alla semplicità del processo penale assunta a giustificazione dell'operata decurtazione della pretesa. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva. Emergendo contrasto giurisprudenziale sulla questione della legittimazione passiva, con ordinanza interlocutoria (n. 12621/11, depositata l'1.4.2011), la Prima sezione civile della Corte, originariamente investita del giudizio, ha rimesso la causa al Primo Presidente, che l'ha, quindi, assegnata a queste Sezioni Unite. MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1 - Il provvedimento di liquidazione degli onorari al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 ("Testo unico in materia di spese di giustizia"), con opposizione dinanzi al Presidente dell'Ufficio competente.
Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84 (contemplato nella parte del testo normativo che specificamente regola il patrocinio a spese dello Stato) stabilisce che "avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 170". L'art. 170 (contemplato nella parte del testo normativo che regola i titoli di pagamento in genere), stabilisce a sua volta, al comma 1, che "avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente". Quale provvedimento dotato di carattere decisorio, (incidendo direttamente sulle situazioni giuridiche delle parti) e definitivo (tale essendo espressamente qualificato dalla previsione della L. n.794 del 1942, art. 29 e da quella del D.Lgs. n. 150 del 2011, art.15, comma 6, richiamate, rispettivamente, dall'originaria
formulazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, applicabile alla fattispecie concreta, e da quella attualmente in vigore), il provvedimento presidenziale è suscettibile di ricorso per Cassazione (cfr. Cass. 5881/07, ss.uu. 28266/05, 2592/05).
2 - La compenetrazione normativa realizzata dal rinvio del D.P.R. n.115 del 2002, art. 84 alla previsione del successivo art. 170, impone
che l'indagine sulla legittimazione passiva nel procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari del difensore di soggetto patrocinato a spese dello Stato, demandata a queste Sezioni Unite, muova dal dato, di evidenza testuale, costituito dalla parte della disposizione richiamata, che (nel riproporre sostanzialmente la previsione del previgente L. n. 319 del 1980, art. 11, comma 5) attribuisce il potere di agire, nelle contemplate opposizioni, al "beneficiario" ed alle "parti processuali" compreso il "pubblico ministero";
laddove il riferimento alle "parti processuali" non sembra poter riguardare che le parti del giudizio presupposto. L'indicato dato letterale non risulta, tuttavia, appagante ai fini della soluzione della questione in esame, giacché, non in relazione ad ogni opposizione devoluta alla disciplina della norma, esso appare in grado di investire il titolare passivo del rapporto sostanziale oggetto della controversia introdotta con l'opposizione. Già in sede di prima approssimazione al problema, può, invero, notarsi che - se, in relazione all'originario ambito di applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (costituito dalle opposizioni alla liquidazione dei compensi spettanti all'ausiliario di giustizia), il riconoscimento della legittimazione passiva alle parti processuali del giudizio (civile o penale) presupposto non rivela stridenti incoerenze, essendo tendenzialmente ciascuna di esse, almeno in potenza, titolare del rapporto di debito oggetto della liquidazione opposta - altrettanto non può dirsi in merito alle opposizioni alle liquidazioni dei compensi dei difensori dei soggetti patrocinati a spese dello Stato (che il D.P.R. n. 215 del 2002, art.170 è chiamato a regolare per rinvio dall'art. 84), atteso che tali
compensi non gravano necessariamente sulle parti del giudizio presupposto, ma tendono, per definizione, ad incidere sullo Stato, genericamente qualificato "erario" dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt.131 e 132, che può non essere (e, in larga misura, non è) parte del
giudizio presupposto.
3 - Alla luce delle esposte premesse, occorre, dunque, indagare se (a prescindere dalla formula letterale del D.P.R. n. 215 del 2002, art.170) lo Stato, ancorché estraneo al giudizio presupposto, rivesta,
comunque, ruolo di parte necessaria nel procedimento di opposizione alla liquidazione degli