Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2004, n. 22244

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In base all'art. 2 del decreto legislativo n. 564 del 1996 (poi sostanzialmente recepito nella norma dell'art. 25 del testo unico n. 151 del 2001) il beneficio dell'accredito figurativo per maternità, per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, è stato esteso anche agli eventi antecedenti al 1 gennaio 1994, essendo venuta meno la limitazione temporale presente nella precedente norma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2004, n. 22244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22244
Data del deposito : 25 novembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. C N - Consigliere -
Dott. S P - rel. Consigliere -
Dott. D M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAGNARELLI MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell'avvocato P B, che la difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, F FZO, FABRIZIO CÀ, giusta delega in atto;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 133/2000 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 13/05/02 R.G.N. 162/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/09/04 dal Consigliere Dott. P S;

udito l'Avvocato DE ANGELIS per delega BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F G R che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 ottobre 1998 avanti il Pretore di Parma in finizione di Giudice del Lavoro, M M T, premesso di avere inutilmente esperito i prescritti ricorsi amministrativi, esponeva di essere madre di due bambini, nati rispettivamente il 13 febbraio 1977 ed il 31 luglio 1978, e di avere presentato, senza ritardo, domanda di riconoscimento del diritto all'accreditamento, da parte dell'INPS, dei contributi figurativi per i periodi corrispondenti all'astensione dal lavoro, cui la stessa sarebbe stata obbligata se, all'epoca delle due gravidanze, avesse intrattenuto un rapporto di lavoro, potendo vantare, all'epoca della domanda amministrativa, ben più di cinque anni di contribuzione effettiva. La ricorrente, richiamato il disposto del comma 4 dell'art. 2 del d.lgs. 16 maggio 1996 n. 564, chiedeva dichiararsi che l'INPS era
tenuto ad accreditare, in suo favore, la contribuzione figurativa per i periodi dal 13 dicembre 1976 al 13 maggio 1977 e dal 31 maggio 1978 al 31 ottobre 1978, considerandoli utili ai fini pensionistici, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'INPS, resistendo al ricorso, del quale chiedeva il rigetto, sul rilievo che, secondo l'art. 14 d.lgs. 503/92, il riscatto dei periodi in questione non sarebbe stato
possibile, perché tali periodi erano anteriori al 1 gennaio 1994. La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva decisa con sentenza di rigetto della domanda. Avverso tale pronuncia proponeva appello la Magnarelli, lamentando l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, della norma già invocata in primo grado, che avrebbe "superato" quella contenuta nella disposizione richiamata dall'INPS e che avrebbe pertanto eliminato ogni limitazione temporale all'applicazione del beneficio previdenziale richiesto.
L'appellante concludeva per l'accoglimento della domanda come a suo tempo proposta, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con sentenza del 26 giugno 2000-13 maggio 2002, l'adita Corte d'appello di Bologna, ritenuta l'inapplicabilità dell'accreditamento di contribuzione figurativa ex art. 2 d.l.vo n. 564 del 1996 per i periodi corrispondenti ad astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, relativamente ad eventi antecedenti al 1^ gennaio 1994, rigettava il gravame. Per la cassazione di tale decisione ricorre M T M con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto ricorso, M T M lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1, D. L. vo 30.12.92, n. 503, e dell'art. 2, comma 4, D.L. vo 16.09.1996, n. 564, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, D. L. vo 16.09.96, n. 564, nel suo combinato disposto con l'art. 1, co. 39, L. n. 335/1995 (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.);
violazione dell'art. 15 disp.ni sulla legge in generale (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.);
motivazione erronea ed incongrua, oltre che illogica (art. 360 n. 5 c.p.c.). Secondo la ricorrente, la Corte d'appello di Bologna avrebbe commesso un palese errore di ermeneutica giuridica nel non accogliere la propria richiesta di accreditamento di contributi figurativi per "maternità" concernenti i periodi dal 13.12.1976 al 1351977 e dal 31.51978 al 31.10.1978 ed intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, atteso che la spettanza di tale diritto si rinverrebbe nel disposto di cui all'art. 2, comma 4, del D. L.vo 16.5.1996, n. 564, il quale, a differenza
della precedente normativa di cui all'art. 14 del D.L.vo 30.12.1992, n. 503, non annovererebbe tra i requisiti costitutivi del diritto il
fatto che si tratti di periodi non coperti da assicurazione successivi al 1^ gennaio 1994.
Tale interpretazione riceverebbe - ad avviso della ricorrente - l'avallo del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 nonché della circolare esplicativa n. 102/2002 dello stesso Istituto. Il motivo è fondato.
Le disposizioni di legge che interessano la materia in oggetto sono:
- l'art. 14 del D. L.vo n. 503/1992 (Riscatto di periodi non coperti da assicurazione) il quale testualmente recita:
"1. I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno facoltà di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80% per cento, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1 gennaio 1994. 2. La facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

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