Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2023, n. 18439
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, preclude la riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che è preclusa la riproposizione della domanda di usucapione, già dichiarata inammissibile - in quanto tardivamente avanzata - in un altro giudizio, tra le stesse parti, avente ad oggetto la pretesa attorea di restituzione di fondi, alla quale era stata contrapposta l'intervenuta usucapione).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 25002/2018 Numero sezionale 1565/2023 Numero di raccolta generale 18439/2023 REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione 28/06/2023 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROPRIETA' FELICE MANNA Presidente Ud. PP GRASSO Cons. Rel. 26/04/2023 PU R.G.N. LINALISA CAVALLINO Consigliere 25002/2018 RICCARDO GUIDA Consigliere CRISTINA AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25002/2018 R.G. proposto da: UPFIN S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO BERTACCHI e STEFANO BONALUMI giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
SE PP;
– intimato – avverso la sentenza n. 928/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata in data 31/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2023 dal Consigliere PP GRASSO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti;
Fatti di causa
Numero registro generale 25002/2018 Numero sezionale 1565/2023 Numero di raccolta generale 18439/2023 1. Il Tribunale di Bergamo rigettò l'opposizione alla declaratoria Data pubblicazione 28/06/2023 d'usucapione speciale ex art. 1159bis cod. civ. in favore di EP NI, proposta dalla s.r.l. IN. L'opponente insoddisfatta propose impugnazione e la Corte d'appello di Brescia la rigettò. In sintesi, la sentenza di secondo grado negò che la domanda d'usucapione fosse rimasta preclusa dalla precedente sentenza della medesima Corte n. 981/2009, emessa in una causa agraria intercorsa tra le medesime parti, nella quale il NI era stato condannato al rilascio dei fondi oggetto del successivo giudizio. Esclusione fondata sul presupposto che quella decisione si era limitata a dichiarare inammissibile la domanda perché sollevata per la prima volta in appello e, quindi, aveva deciso in rito, senza procurare preclusione sostanziale. Di poi