Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2023, n. 15224
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IK SO nato in [...] il [...] CO RA AN nato in [...] il [...] IT MI CH nato in [...] il [...] avverso la ORDINANZA del 11/10/2022 del TRIUNALE del RIESAME di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Bologna, decidendo sull'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna - che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di RS IN, OL AG AN, MI AN IA in relazione ai reati di cui alla provvisoria imputazione, ovvero una pluralità di furti, a ciascuno rispettivamente ascritti, ai danni di aziende agricole operanti nella provincia di Bologna, impossessandosi dei sistemi di guida satellitare, del costo variabile da 10.000 a 40.000 ciascuno, installati sui mezzi agricoli necessari per l'esercizio della c.d. agricoltura di precisione, non avendo ritenuto connotati da gravità gli indizi, costituiti, secondo il G.I.P. dalla mera accertata contemporanea presenza degli indagati sui luoghi dei furti in orari compatibili con la perpetrazione dei reati, come desumibile dall'analisi del traffico telefonico relativi alle utenze a loro in uso - ha accolto il gravame e applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti i ricorrenti, avendo ravvisato, oltre ai gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e del pericolo di fuga.
2.Ricorrono per cassazione i tre indagati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato Luciano Bertoluzza, il quale si affida, con il medesimo atto, a un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di idoneità della misura cautelare applicata;
in particolare, vengono evidenziate le lacune motivazionali del provvedimento impugnato, che omette di indicare le ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliari non sarebbe stata idonea a fronteggiare le ipotizzate esigenze cautelari, laddove il Tribunale distrettuale ha escluso tale soluzione sul solo rilievo che le difese non avrebbero indicato un'abitazione per la restrizione domestica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
2.Come premesso i ricorrenti formulano le loro doglianze esclusivamente in relazione al giudizio di idoneità della misura cautelare di massimo rigore applicata dal Tribunale del riesame senza scrutinare la possibilità di fronteggiare le ipotizzate esigenze cautelari con gli arresti domiciliari, opzione che il Giudice a quo ha escluso sul solo rilievo che non fosse stata indicata dagli indagati un'abitazione per la restrizione domestica.
3. Posto, quindi, che non è in discussione né il profilo della gravità indiziaria, né il giudizio espresso nell'ordinanza impugnata con riguardo alle ravvisate esigenze cautelari del pericolo di reiterazione e del pericolo la di fuga, la disamina deve concentrarsi, conformemente al profilo devoluto, sulla motivazione con la quale il Tribunale distrettuale ha ravvisato - quale unica possibile in relazione alla personalità degli autori e alle circostanze del fatto - quella di massimo di rigore, contestualmente escludendo l'idoneità degli arresti domiciliari. i. 4.È opportuno ricordare, preliminarmente, i confini del sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo il condiviso orientamento di legittimità, l'ordinamento non riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del