Cass. civ., sez. I, sentenza 24/06/1989, n. 3092
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Il diritto del coniuge divorziato a ricevere in tutto od in parte la pensione di reversibilità, che sarebbe spettata o spetta al coniuge superstite, deve essere attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato, e beneficia della perequazione automatica del trattamento pensionistico, anche prima delle innovazioni introdotte dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, atteso che il diritto medesimo, ai sensi e nel vigore dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come sostituito dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436), pur non avendo natura di credito pensionistico (riconosciutagli invece da detto art. 13 della legge n. 74 del 1987), è allo stesso equiparabile, ai fini indicati. ( V 4885/87, mass n 453503; ( V 7613/86, mass n 449629).*