Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/05/2023, n. 12634
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26984-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LA CAMPANIA, con ordinanza n. 6258/22 depositata il 12/10/2022 nella causa tra: D'ISANTO ALESSANDRA, rappresentata e difesa dagli avvocati R E e R A;-ricorrenti - contro AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, MERCALDO CHIARA, CARANNANTE ILARIA;-resistenti non costituiti in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere A PRGIOVANNI PATTI;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale M F, il quale chiede che la Corte di Cassazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. RILEVATO CHE 1. Con ricorso depositato il 21 settembre 2021, Alessandra D’Isanto ha adito il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e nei confronti delle controinteressate C M e I C, chiedendo: a) l’accertamento del proprio diritto all’assunzione, in qualità di riservista (quale appartenente alla categoria dei militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, categoria compresa tra quelle previste dagli artt. 1014, terzo comma e 678, nono comma d.lgs. 66/2010), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per assistente amministrativo di categoria C del Comparto Sanità dell’A.O.U. Federico II di Napoli, nell’ambito del concorso pubblico indetto con Deliberazione del Direttore Generale dell’11 gennaio 2019 (e successivo bando pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale per concorsi ed esami n. 12 del 12 febbraio 2019), nonché delle successive deliberazioni del medesimo Direttore Generale n. 430 del 20 maggio 2021 (di approvazione degli atti predisposti dalla commissione nominata, ivi compresa la graduatoria finale del concorso e contestuale ammissione in servizio), n. 521 del 24 giugno 2021 e n. 612 del 12 luglio 2021 (di scorrimento rispettivo di 26 e di 5 unità);b) la condanna della predetta A.O.U., previa l’eventuale dichiarazione di nullità o di annullamento o di inefficacia delle deliberazioni menzionate, all’assunzione della ricorrente, sul rilievo dell’illegittima pretermissione, nei due scorrimenti di graduatoria, della quota (pari al 30%) degli aventi titolo alla riserva, nella quale ella sarebbe rientrata. 2. Costituitosi il contraddittorio, la resistente A.O.U. Federico II di Napoli ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, in favore di quella del T.A.R., del Tribunale adito, che, nel contraddittorio anche con la controinteressata I C, ha declinato la propria giurisdizione, con sentenza n. 3297/2022 comunicata il 30 giugno 2022. 3. Con ricorso depositato il 16 settembre 2022, Alessandra D’Isanto ha riassunto il giudizio davanti al T.A.R. della Campania, insistendo nelle medesime domande. 4. Ritenuta la natura di diritto soggettivo perfetto all’assunzione, derivante da riserva di legge, della posizione giuridica soggettiva azionata dalla ricorrente, lesa dallo scorrimento della graduatoria (senza formulazione di alcuna doglianza relativa all’espletamento della procedura concorsuale o alla formazione della graduatoria), il giudice amministrativo ha, con ordinanza del 12 ottobre 2022, sollevato conflitto di giurisdizione davanti a queste Sezioni Unite, cui è seguita la fissazione dell’odierna adunanza camerale.
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