Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2021, n. 27932
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E SENTENZA sul ricorso 15685-2015 propo3to da: DODARO CRISTINA, elettl_vEmelte domiciliata in ROMA, PIAllA DON G. MINZONI N. 9, presso lo studio degli avvocati SAMANTHA LUPON:0, ENNIO LUPONIO che la rappresentano e difendono;- ricorrente - 2021 contro 1388 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e di-Thso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;- controricorrente - avverso la sentenza n. 9488/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositcta il 07/01/2015 R.G.N. 2261/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';il P.M. in persona del So.;tituto Procuratore Generale Dott. R M visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni sc/it_ R. G. n. 15685/2015 FATTI DI CAUSA 1. C D, sulla base di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in suo favore e nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento di alcuni emolumenti insoluti ad essa dovuti quale Giudice di Pace, ha notificato atto di precetto nei confronti del predetto Ministero. Quest'ultimo ha quindi proposto opposizione a precetto, adducendo che l'azione esecutiva prospettata era in realtà priva di titolo, in quanto il decreto ingiuntivo, pur richiesto dalla lavoratrice, conteneva l'intimazione alla D di pagare le somme in esso indicate al Ministero e non viceversa;2. La Corte d'Appello di Roma, qualificata quella intentata dal Ministero della Giustizia come opposizione di merito all'esecuzione, riteneva, così riformando la contraria decisione del Tribunale della stessa città, la fondatezza della stessa, per mancanza nel titolo di qualsiasi statuizione nei riguardi del Ministero intimato. La Corte territoriale riteneva poi che non avesse pregio l'assunto della D secondo cui l'opposizione all'esecuzione era inammissibile, perché avrebbe dovuto procedersi mediante opposizione al decreto ingiuntivo;infatti, osservava la Corte, tale opposizione non avrebbe potuto essere proposta perché il decreto non conteneva alcuna ingiunzione verso il Ministero. Così come non aveva rilievo, sempre secondo la sentenza di appello, il fatto che nel corso del giudizio di primo grado fosse stata ottenuta la correzione del decreto ingiuntivo, in quanto ciò non consentiva di sanare ex tunc l'avere la ricorrente spiccato precetto in mancanza di titolo. Infine, veniva ritenuto infondato l'assunto in ordine alla tardività della domanda, trattandosi di opposizione di merito e non agli atti esecutivi, come tale svincolata da termini di proposizione. 4. C D ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, resistiti dal Ministero della Giustizia con controricorso. Il Pubblico Ministero ha presentato requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, co 8-bis, dl. 137/2020 conv. con mod. in L. 176/2020, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha infine depositato memoria illustrativa.
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