Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/12/2019, n. 51894

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/12/2019, n. 51894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51894
Data del deposito : 23 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da V G F nato a Faenza il 03/10/1945 avverso la sentenza del 22/03/2018 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale R A, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. A G del foro di Bologna, difensore di fiducia della parte civile D B K che ha depositato conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 22/03/2018, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Ravenna il 22/02/2010 che aveva condannato, a seguito di rito abbreviato, V G F alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art.378 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni (5\ civili della sentenza impugnata nei confronti di D B K, T L, C W, P L. V era accusato di avere aiutato ad eludere le investigazioni due soggetti, V S e V G, indagati e condannati per il reato di omicidio volontario in danno di T A e di lesioni personali nei confronti di D B K e P L, dichiarando in data 25/07/2008 di non avere assistito ad alcuna lite e aggressione posta in essere dai predetti V in danno delle persone offese, di non avere visto alcun coltello in mano ai fratelli V e di non avere visto colpire in alcun modo le persone offese mentre in realtà essendo presente personalmente avrebbe avuto modo di assistere per intero a quanto concretamente accaduto. I V, poi, erano stati condannati per avere, in esito ad una lite per futili motivi, aggredito fisicamente la vittima dapprima colpendola con violenti calci e pugni al capo ed al corpo, quindi con cinque coltellate attribuite materialmente a V S, il quale si era avvalso dell'opera del fratello Giovanni che aveva trattenuto il T da tergo, bloccandogli le braccia, e impedendogli ogni tipo di reazione. P L venne colpito con un'altra coltellata e D B K venne colpita con calci. Le indagini svolte avevano consentito di accertare che al momento in cui era scaturita la lite, era presente V G F, vicino di casa dei fratelli V. La Corte di appello aveva respinto i motivi di impugnazione sostenendo la legittimazione attiva delle parti civili costituite essendo stato contestato il delitto di favoreggiamento, quale reato plurioffensivo. Contrariamente alla versione fornita dal V, l'imputato era presente non solo al momento della lite verbale antecedente all'omicidio, ma anche nella sequenza successiva in cui furono sferrate al T le coltellate mortali fino all'arrivo del Pingitore, a sua volta attinto da una coltellata appena giunto sul posto. Successivamente, detto V si era allontanato fuggendo nella pineta, osservato dalla D B che nel frattempo sopraggiungeva sul posto. Fuggendo nella pineta aveva portato con sé il borsello di V S, poi riportato sul luogo del fatto dal medesimo V. Costui aveva negato l'evidenza, sostenendo di non avere visto nessuno sanguinante, per terra mentre il T giaceva agonizzante in un lago di sangue.

2. Ricorre per cassazione V G F per il tramite del proprio difensore di fiducia per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) violazione di legge - erronea applicazione degli artt. 185, 378 cod. pen. e 74 cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato, a seguito della estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado ed in particolare la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio. Nel giudizio d'impugnazione, l'imputato aveva fatto rilevare l'assenza di legittimazione a costituirsi parte civile da parte di P L, D B K, T L e C W, non avendo subito alcun danno in conseguenza della condotta tenuta dal V, e nella fattispecie addebitata, il bene giuridico protetto è dato dal buon funzionamento dell'attività giudiziaria, mentre la statuizione di condanna in favore della parte civile era stata adottata da entrambi i giudici di merito, i quali avevano ritenuto il reato di favoreggiamento di natura plurioffensiva, non rnonoffensiva. Rileva la difesa come, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen., legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale può essere non chiunque abbia subito qualsiasi pregiudizio dal fatto costituente reato, ma colui che abbia sofferto un danno che dal reato sia derivato in modo diretto ed immediato, correlato alla lesione di un diritto soggettivo concreto ed attuale non ravvisabile nel mero interesse al corretto svolgimento della giustizia;
2) carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. Secondo la difesa i giudici avrebbero erroneamente ritenuto sussistente un danno in re ipsa sulla base della sola condotta di favoreggiamento tenuta dal ricorrente, senza valutare se effettivamente le parti civili avessero subito qualche danno o le indagini fossero state pregiudicate.
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