Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2023, n. 12346

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2023, n. 12346
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12346
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARENA AGATINO ASSUNTO nato a CATANIA il 17/02/1996 BARONE GABRIELE ANGELO nato a CATANIA il 25/11/1999 GIUFFRIDA SALVATORE ANTONINO nato a CATANIA il 13/06/1980 HANCHI GIANLUCA nato a CATANIA il 06/03/1996 HERNANDEZ JOSE GREGORIO C.U.I. 02FKAS5 nato il 17/06/1965 HERNANDEZ NUNZIO nato a CATANIA il 14/10/1993 LO FARO ANGELO IVAN nato a CATANIA il 30/08/1984 LONGO ANTHONY ALESSANDRO nato a CATANIA il 16/04/1992 MESSINA GIUSEPPE nato a CATANIA il 01/07/1962 N PIERO nato a CATANIA il 03/01/1979 PASQUALINO MICHAEL nato a CATANIA il 19/10/1993 RAPISARDA GIOVANNI nato a CATANIA il 23/11/1995 SARANITI SALVATORE ANGELO nato a CATANIA il 09/05/1998 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore Ricorso trattato ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. , i

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catania, decidendo sull'appello proposto dagli imputati A A A, B G, G S, H Gluca, H J G, H N, Napoli Piero, P M, L F I, L A A, M G, Rapisarda Giovanni e Saraniti Salvatore Angelo, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Catania, ha riterminato la pena nei termini seguenti: - nei confronti di A A A, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- nei confronti di B G, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- nei confronti di G S in anni due e mesi due di reclusione in relazione al capo D) - art. 81 comma 2, 385 cod.pen.;
- nei confronti di H J G, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni nove di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- nei confronti di H N, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- nei confronti di L F I, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni quattordici e mesi quattro di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- nei confronti di L A A, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione, in relazione al capo A) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo B) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- nei confronti di M G, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni tre e mesi quattro di reclusione e C 6666,67 di multa, in relazione al capo C) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- nei confronti di P M, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione, in relazione al capo 1) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo 2) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- nei confronti di Rapisarda Giovanni, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al capo 1) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo 2) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- nei confronti di Saraniti Salvatore Angelo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenze sulle contestate aggravanti, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione, in relazione al capo 1) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo 2) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura subvalente alle circostanze aggravanti, ha confermato la pena inflitta a Napoli Pietro di anni tredici e mesi otto di reclusione in relazione al capo 1) - art. 74 commi 1,2 e 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - e capo 2) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha confermato la sentenza di condanna di H Gluca, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e C 6.000,00 di multa, in relazione al capo C) - artt. 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi i difensori degli imputati e hanno chiesto l'annullamento della sentenza per i motivi che verranno enunciati, nei limiti necessari per la motivazione, contestualmente alla loro valutazione ad opera della Corte di cassazione.

2. L'avv. A. D M, nell'interesse di A A A, deduce:- Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. in misura prevalente sulle circostanze aggravanti, - Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., art. 81 cod.pen. in relazione all'eccessivo aumento operato per la continuazione, - Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla determinazione della pena, violazione dell'art. 133 cod.pen.

2.1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

2.1.2. La corte territoriale, preso atto della rinuncia dei motivi sulla responsabilità, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente sulla circostanza aggravante dell'art. 74 comma 3 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di cui al capo A), e, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ha riderminato la pena muovendo dalla pena base per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico nel minimo edittale di anni dieci di reclusione, aumentata per il reato continuato di detenzione a fine di spaccio di cui al capo B), nella misura di anni uno di reclusione, ridotta per la scelta del rito, alla pena sopra indicata. Ciò premesso, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 — 01). Ora, non risulta, né viene allegato dal difensore, che il ricorrente avesse indicato specifiche circostanze, risultando dal non contestato riepilogo dei motivi di appello che aveva genericamente chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, mentre ora, con il ricorso per cassazione, si limita a rilevare l'incensuratezza, la rinuncia ai motivi e il breve lasso temporale della sua partecipazione, tutti elementi già valorizzati per il riconoscimento in termini di equivalenza.

2.1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non muove un pertinente rilievo alla sentenza impugnata laddove rileva la violazione dell'art. 99 cod.pen. e l'aumento di pena di anni uno e mesi tre di reclusione. La sentenza impugnata (vedi supra) ha operato l'aumento per la continuazione nella misura di anni uno di reclusione, all'imputato non è contestata alcuna recidiva (cfr. pag. 10).

2.1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Al riguardo deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzi ermeneutico costante, ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, W e altri, Rv. 258410). Nell'ambito del potere discrezionale di commisurazione della pena, il giudice deve valutare, ai fini del corretto esercizio, gli elementi che attengono alla capacità a delinquere e indicare tra questi quelli che ritiene di rilevanti ai fini della determinazione concreta della pena da infliggere di cui deve fornire congrua motivazione. A tale proposito deve, ancora, ricordarsi che nel caso in cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata è stata determinata nel minimo edittale di anni dieci di reclusione, deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, S, Rv. 265283;
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, S, Rv 256197;
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, P, Rv. 258356). Il provvedimento è, dunque, corretto sul piano del diritto e sorretto da congrua motivazione che non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede.
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