Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2018, n. 07651

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2018, n. 07651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07651
Data del deposito : 28 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 24366-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

VENETO BANCA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA SICILIA

66, presso lo studio dell'avvocato A F, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO TIEGHI, EDOARDO BELLI CONTARINI, FRANCESCO GIULIANI giusta delega in calce;

- controricorrente -

nonchè

contro

VENETO BANCA HOLDING SCPA, RESIDENCE TREVIGIANE SRL;

- intimati -

avverso la sentenza n. 105/2012 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 18/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2018 dal Consigliere Dott. R M C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G G che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l'Avvocato TIEGHI che ha chiesto il rigetto.

RGN

24366/13 Svolgimento del processo L'Agenzia del Territorio di Treviso revocava i benefici fiscali concessi ex art. 15

DPR

601 del 1973 ed emetteva avviso di liquidazione per il recupero delle maggiori imposte in relazione ad un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato in data 18.2.2005, tra Veneto Banca s.c.p.a. e la società Residenze Trevigiane s.r.I., in quanto le parti avevano previsto per la Banca la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito in contrasto con la disciplina agevolativa di cui all'art. 15 sopra indicato. Avverso l'avviso di recupero dell'imposta ipotecaria e di bollo la banca e il soggetto finanziato proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Treviso che, previa riunione, li accoglieva con sentenza n.69/09/2009confermata, a seguito di appello dell'Ufficio, dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza n. 105/25/2012 depositata il 18.10.2012. Il Giudice di appello riteneva illegittimo il disconoscimento della agevolazione tributaria alla Veneto Banca per il solo fatto che nel contratto di finanziamento vi fosse una clausola di recesso "in qualsiasi momento" in favore della stessa. La facoltà di recesso ad nutum riconosciuta all'istituto di credito rappresenterebbe, secondo la sentenza impugnata, una pura ipotesi, mentre il diniego delle agevolazioni tributarie troverebbe la sua legittima operatività nel momento in cui il finanziamento venisse revocato prima dei 18 mesi previsti. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Veneto l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, notificato in data 14.11.2013, affidato a tre motivi.

RG N

24366/13 Veneto Banca s.p.a.ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 cod. proc. civ.. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal soggetto finanziato, anch'esso intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Va preliminarmente disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso erariale per violazione dell'art. 366 comma 1 n.3 c.p.c.. È infatti chiaramente evincibile dalla lettura del ricorso la narrativa della vicenda processuale e l'oggetto della pretesa.

2.Vanno parimenti disattese l'eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio di autosufficienza avendo richiamato la ricorrente nel corpo degli atti trascritti la clausola contrattuale oggetto di censura e quindi l'ulteriore eccezione di inammissibilità conseguente alla richiesta di un nuovo accertamento di fatto, avendo la ricorrente censurato la motivazione della sentenza di prime cure per contraddittorietà in relazione all'accertamento della clausola contrattuale.

3.Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia in rubrica "Violazione di legge per erronea e falsa applicazione art. 15 del
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